Eventi sismici: sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi Inpgi
L'articolo 48, comma 3, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
La sospensione fino al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1. Limitatamente ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto - inseriti nell'allegato 2 - le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e in materia fiscale e contributiva sono riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.
I destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono i datori di lavoro e committenti privati e i giornalisti professionisti iscritti alla Gestione Separata.
La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento. Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori e collaboratori giornalisti che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'evento sismico.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Modalità di sospensione
Per poter usufruire della sospensione i soggetti dovranno produrre apposita istanza all'Inpgi utilizzando il modello "MOD/SOSP" reperibile nella sezione "modulistica" - "contributi" del sito www.inpgi.it. Si potrà presentare un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi le due gestioni previdenziali Inpgi. L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015 (in scadenza il 31/10/2015 in unica soluzione o in tre rate mensili) ed il contributo minimo 2016 e 2017 (in scadenza rispettivamente il 30/9/2016 ed il 30/9/2017) e la presentazione della comunicazione reddituale riferita all'anno 2016 (in scadenza il 31/7/2017).
Modalità di recupero dei contributi sospesi
Il decreto legge dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma in oggetto, siano effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti, previa comunicazione all'Inpgi, potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. In ogni caso la dilazione non potrà prevedere rate mensili di importo inferiore a 100,00 euro. In tale eventualità si dovrà ridurre il numero dei mesi di dilazione, in modo che la singola rata risulti almeno pari a 100,00 euro.