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18/03/2013 regionali

Contratto Aeranti-Corallo-Fnsi. Indennità di vacanza contrattuale

Nei giorni corsi la Federazione della Stampa e le Associazioni imprenditoriali Aeranti e Corallo, preso atto che il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi non è stato ancora rinnovato nella parte economica biennale, nell'emittenza radiotelevisiva di ambito locale dell'"indennità di vacanza contrattuale".
L'accordo è stato definito sulla base del protocollo interconfederale 23 luglio 1993.
Pertanto, a partire dal corrente mese di marzo 2013, le retribuzioni dei giornalisti ai quali si applica il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi devono essere maggiorate dell'indicato importo di indennità di vacanza contrattuale.
Al riguardo si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Il suo importo deve essere preso a base per il ricalcolo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, le maggiorazioni per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali ecc.


VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il coordinamento AERANTI-CORALLO, l'AERANTI, L'Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che il Contratto Collettivo 27 gennaio 2010 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndications e agenzie di informazione radiofonica, è scaduto per la parte retributiva il 31/12/2011 e che, alla data odierna, non è stato ancora rinnovato, concordanoche le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di marzo 2013, ai propri dipendenti giornalisti l'indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal richiamato protocollo.
L'importo di tale indennità mensile sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all'Allegato A) del contratto collettivo.
Il tasso di inflazione programmato previsto per l'anno 2013 è pari al 1,5% secondo quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza dell'aprile 2012.
Conseguentemenmte la suddetta indennità mensile sarà pari a 0,75% (50% di 1,5%) del minimo di appartenenza a partire dalla retribuzione afferente il mese di marzo 2013.
Per quanto sopra, gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

QUALFICIHE

MINIMI

STIPENDIO

IND. VAC.

CONTR. 50%

da giugno 2012

IND. VAC.

CONTR. 50%

da marzo 2013

TOTALE

IND. VAC. CONTR. 50%

da marzo 2013

Tele-radiogiornalista Tv con oltre 24 mesi

1.887,25

14,15

14,15

28,3

Tele-radiogiornalista Radio con oltre 24 mesi

1.463,13

11

11

22

Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi

1.301,06

9,76

9,76

19,52


I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL.

Roma, 13.3.2013

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