Contratto Aeranti-Corallo-Fnsi. Indennità di vacanza contrattuale
Nei giorni corsi la Federazione della Stampa e le Associazioni imprenditoriali Aeranti e Corallo, preso atto che il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi non è stato ancora rinnovato nella parte economica biennale, nell'emittenza radiotelevisiva di ambito locale dell'"indennità di vacanza contrattuale".
L'accordo è stato definito sulla base del protocollo interconfederale 23 luglio 1993.
Pertanto, a partire dal corrente mese di marzo 2013, le retribuzioni dei giornalisti ai quali si applica il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi devono essere maggiorate dell'indicato importo di indennità di vacanza contrattuale.
Al riguardo si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Il suo importo deve essere preso a base per il ricalcolo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, le maggiorazioni per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali ecc.
L'importo di tale indennità mensile sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all'Allegato A) del contratto collettivo.
Il tasso di inflazione programmato previsto per l'anno 2013 è pari al 1,5% secondo quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza dell'aprile 2012.
Conseguentemenmte la suddetta indennità mensile sarà pari a 0,75% (50% di 1,5%) del minimo di appartenenza a partire dalla retribuzione afferente il mese di marzo 2013.
Per quanto sopra, gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:
QUALFICIHE |
MINIMI STIPENDIO |
IND. VAC. CONTR. 50% da giugno 2012 |
IND. VAC. CONTR. 50% da marzo 2013 |
TOTALE IND. VAC. CONTR. 50% da marzo 2013 |
Tele-radiogiornalista Tv con oltre 24 mesi |
1.887,25 |
14,15 |
14,15 |
28,3 |
Tele-radiogiornalista Radio con oltre 24 mesi |
1.463,13 |
11 |
11 |
22 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi |
1.301,06 |
9,76 |
9,76 |
19,52 |
I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL.
Roma, 13.3.2013