INPGI: Interpretazione manovra
Il 24 aprile scorso il Ministro del Lavoro Damiano, su parere del Consiglio di Stato, ha ratificato la riforma previdenziale approvata dall’Istituto il 30 giugno 2005 e che la Fieg per 22 mesi aveva di fatto bloccato, rifiutando di esprimere, assieme alla Fnsi, il parere previsto dalla legge.
L’atto di ratifica si uniforma alla decorrenza (1° gennaio 2006) che l’Inpgi aveva inserito nell’atto di diffida alle Parti sociali, recependo l’indicazione espressa in due distinti momenti dalla Fnsi e dalla Fieg.
I nostri Uffici si sono posti tuttavia il problema in base al quale la retroattività del provvedimento potrebbe comportare seri problemi connessi alla salvaguardia del principio dei diritti acquisiti, il quale prevede il mantenimento dei criteri e delle normative previgenti (cristallizzazione del diritto) per coloro che al momento dell’approvazione di una modifica normativa (nel nostro caso il 24 aprile 2007) avevano già maturato i requisiti previsti dalla legge o dal regolamento per accedere ad una prestazione.
L’argomento è stato discusso ieri dal Consiglio di Amministrazione, che ha condiviso, ed approvato, le seguenti proposte presentate dai Servizi competenti:
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
- Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi già applicati o certificati.
- Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007).
- Per le domande di pensione o di bonus, prodotte antecedentemente al 24 aprile 2007 non ancora liquidate o certificate valgono le precedenti normative di calcolo.
- Per le domande di prepensionamento riferite a stati di crisi accertati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale anteriormente alla data del 24 aprile 2007, continuano a valere le precedenti normative di calcolo.
- Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
- Le domande di disoccupazione prodotte entro il 24 aprile 2007, saranno valutate e computate secondo le normative precedentemente vigenti, sia in materia di diritto che di calcolo.
- Tutte le domande di indennità di disoccupazione che saranno prodotte dopo il 24 aprile 2007 saranno valutate e computate in relazione alle nuove normative, salvo i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente alla predetta data.
- Il requisito del biennio d’iscrizione Inpgi non si applica nei casi di rapporto di lavoro iniziati anteriormente al 24 aprile 2007.
- L’obbligo previsto, dalla nuova normativa, della presentazione della dichiarazione mensile del perdurare dello stato di disoccupazione (modello Dis.3) entro il 3°mese successivo all’indennità indennizzabile, ha viceversa validità per tutti dopo il 24 aprile 2007.
RISCATTO (Art. 21 del regolamento)
- Per tutti i riscatti già concessi entro il 24/04/2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati.
- Per gli iscritti che, anteriormente alla data del 24/04/2007, avevano maturato i requisiti contributivi utili per l’ammissione al riscatto e - entro la stessa data - avevano presentato regolare domanda, valgono le previgenti modalità di determinazione dell’onere.
- Per gli iscritti che, anteriormente alla data del 24/04/2007, avevano presentato regolare domanda di riscatto, per la quale - a seguito di rigetto – è pendente ricorso al Consiglio di Amministrazione, in caso di accoglimento del ricorso varranno le previgenti modalità di determinazione dell’onere, purché alla predetta data sussistano i requisiti contributivi richiesti.