Sbloccata la riforma previdenziale Inpgi
Il blocco esercitato dalla Fieg nei confronti della riforma previdenziale approvata dall’Inpgi il 30 giugno 2005 è finalmente finito. Oggi il Ministro del Lavoro sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato lo scorso 19 aprile, ha reso esecutive - pur in assenza di un ravvedimento degli Editori - la decisione del Cda dell’Inpgi con decorrenza dal 1° gennaio 2006: le modifiche regolamentari non influiranno comunque su tutti gli iscritti che nel frattempo abbiano avuto accesso al trattamento pensionistico. Nei prossimi giorni dovrebbe essere approvata dal Ministro del Lavoro anche la seconda delibera bloccata dalla Fieg dal giugno 2006, e riguardante misure a totale carico dell’Inpgi per favorire il riassorbimento dei disoccupati e dei cassaintegrati. Gli amministratori dell’Inpgi, che per ottenere l’eliminazione del ricatto posto in atto dalla Fieg hanno sempre operato in piena intesa e con l’appoggio della Federazione della stampa, non possono che esprimere soddisfazione per la conclusione di una vicenda kafkiana, che ha visto per ben 22 mesi una riforma previdenziale, sollecitata dallo stesso ministero del Lavoro, bloccata dall’Organizzazione datoriale, la quale per esprimere il suo parere pretendeva contropartite. L’Inpgi esprime anche apprezzamento per la decisione del ministro Damiano che ha tenuto adeguato conto del giudizio finale (che si riporta di seguito) espresso nell’articolato parere del Consiglio di Stato e che costituisce una evidente critica al blocco esercitato dagli Editori: “La Fieg non ha esercitato il proprio diritto di autonomia decisionale per esprimere il proprio dissenso o mancato consenso su una nuova disciplina previdenziale, ma solo come strumento di pressione per addivenire prima alla conclusione del contratto nazionale di lavoro di categoria e poi, con un improvviso ripensamento, ad un diverso assetto degli Organi statutari in senso più favorevole, per maggiore rappresentatività alla stessa Federazione. In tal modo l’esercizio (o meglio il non esercizio) del potere negoziale è stato preordinato ad un fine del tutto estraneo alle finalità per cui il legislatore lo ha concepito: che sono esclusivamente quelle di una regolamentazione della materia contributiva previdenziale, senza ulteriori commistioni, o integrazioni, o condizioni.”