Scadenze "collegato lavoro", termini per le impugnazioni dei licenziamenti
Pubblichiamo la circolare del Segretario della Fnsi, Franco Siddi, sulle scadenze del "collegato lavoro".
Cari colleghi,
con circolare del 17 novembre 2010 abbiamo illustrato le nuove disposizioni relative al rapporto di lavoro introdotte dalla legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti nota come “collegato lavoro”. In particolare, abbiamo fatto riferimento all'art. 32 (decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato), con il quale si è stabilito che il licenziamento, anche nei casi di invalidità, deve essere impugnato in forma scritta e a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento della sua comunicazione. Entro i successivi 270 giorni il lavoratore licenziato è tenuto a depositare alla cancelleria del tribunale competente il relativo ricorso.
L’art. 32 trova applicazione non solo nei confronti dei contratti a tempo indeterminato, ma anche nei confronti dei contratti a termine e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La norma di legge ha stabilito inoltre che i termini di decadenza decorrono anche per i contratti a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, nonché per i contratti a temine conclusisi in una data antecedente all’entrata in vigore della legge. In questo ultimo caso i 60 giorni per impugnare il licenziamento dovevano decorrere dall’entrata in vigore della legge e, di conseguenza, sarebbero scaduti il 23 gennaio 2011.
Successivamente, il Parlamento, con il decreto legge 29 dicembre 2010 n.225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, altrimenti noto come “milleproroghe”, ha previsto che le disposizioni dell’art. 32 del “collegato lavoro”, “relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento” “acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
Questa previsione di proroga dei termini applicativi del “collegato lavoro”, ancorché accolta con favore da tutto il mondo del lavoro, ha dato adito ad un’ampia discussione interpretativa, che non è ancora arrivata ad un risultato certo e condiviso.
I dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione di proroga sono infatti molti. Il primo dubbio riguarda i casi ai quali la proroga deve essere applicata. La lettera della legge specifica, infatti, che la proroga riguarda l’impugnazione del “licenziamento”. Nei contratti a termine il rapporto di lavoro si risolve per scadenza del termine e non per licenziamento. La proroga dei termini di impugnazione si applica ai soli casi di licenziamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato? Noi riteniamo di no, in quanto le disposizioni dell’art. 32 si applicano anche a i casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei contratti a termine e dei co.co.co.
Il secondo e più rilevante quesito riguarda la data del 31 dicembre 2011. Da più parti si è interpretato questo termine come data di scadenza entro la quale devono essere impugnati i licenziamenti. A nostro avviso, la corretta interpretazione non può essere che quella derivante dalla lettera della norma, ovvero che il termine di 60 giorni per l’impugnativa dei licenziamenti inizia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Al riguardo non va, peraltro, sottaciuto che esiste anche una tesi interpretativa in base alla quale la sospensione dei termini introdotta dal “milleproroghe” parte dalla data di approvazione della legge. Di conseguenza, nei confronti di un lavoratore licenziato dopo l’approvazione del “collegato lavoro” il termine di decadenza di 60 giorni era già iniziato alla data del licenziamento ed è stato sospeso alla data di entrata in vigore del “milleproroghe”, riprendendo a decorrere dal 32 dicembre 2011.
Come è evidente, pertanto, la confusione interpretativa è ancora sovrana. Spetterà, in assenza di ulteriori interventi legislativi, alla Magistratura del lavoro stabilire quale sia la corretta interpretazione.
Tutto ciò premesso e fermo restando la tesi da noi condivisa che il termine di 60 giorni, introdotto dal “collegato lavoro”, entro il quale possono essere impugnati i licenziamenti, inizia a decorrere dal 31 dicembre 2011, si ritiene opportuno, proprio per l’incertezza e i dubbi interpretativi, che tutti i colleghi i quali intendono impugnare la risoluzione del loro rapporto di lavoro per licenziamento o per scadenza dei termini di un contratto a termine o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa , provvedano a farlo tempestivamente, considerando i 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto stesso.
Cordiali saluti
Franco Siddi