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06/10/2010 regionali

Trattamento fiscale e contributivo dei rimborsi spese ai giornalisti titolari di co.co.co.

Nel campo delle collaborazioni coordinate e continuative si registra un importante intervento interpretativo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con il quale è stato riconosciuto l’esonero dal versamento delle imposte (e dei contributi previdenziali) sulle somme che le aziende committenti versano ai propri collaboratori a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute.

Sulla base di un orientamento già espresso dall’INPGI, infatti, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito formulato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto concernente il regime giuridico dei rimborsi spese erogati nell’ambito di un rapporto di cococo, confermandone – nel rispetto di alcune condizioni - la natura di somme non assoggettabili ad imponibile fiscale e previdenziale.

Si tratta di una conferma importante, che consente di allargare l’orizzonte degli accordi tra imprese e collaboratori, estendendone il contenuto anche agli aspetti legati ai rimborsi spese.

Per poter godere del regime di esenzione, tuttavia, le somme rimborsate devono essere riferite a beni o servizi strumentali alla realizzazione della collaborazione ed il cui acquisto, da parte del giornalista, avvenga in nome e per conto dell’azienda committente.

In questo modo emerge chiaramente la natura dei beni rimborsati, che si configurano a tutti gli effetti come “strumenti di lavoro” la cui fornitura è, di norma, a carico del datore di lavoro.

Per tale ragione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, il presupposto per applicare il regime di esenzione è che la proprietà del bene o servizio sia del committente, il che implica, sul piano formale, il rispetto di una semplice regola: all’atto dell’acquisto il documento fiscale previsto per la specifica tipologia di bene o servizio deve recare come intestataria l’Azienda.

In particolare, quindi, in tutti i casi in cui, sulla base della normativa tributaria vigente, è prevista l’emissione di una fattura IVA, la stessa dovrà essere intestata all’azienda committente. Nel caso in cui, invece, sia prevista l’emissione di uno scontrino o di una semplice ricevuta, non sarà necessaria alcuna formalità ulteriore.

In tutti i casi, comunque, il rimborso delle spese potrà avvenire solo dietro presentazione della documentazione giustificativa fiscalmente valida, che dovrà essere allegata alla nota spese consegnata all’azienda e da quest’ultima registrata in contabilità e conservata in originale.

Qualora, infine, per l’esecuzione dell’incarico, il collaboratore si sia recato in trasferta (intendendo per tale lo spostamento al di fuori del comune sede di lavoro), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la piena applicabilità anche ai giornalisti titolari di un rapporto di co.co.co. del regime previsto per i lavoratori dipendenti (esenzione per i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, trasporto e piccole spese non documentabili, nel limite giornaliero di 15,49 euro per le trasferte nel territorio nazionale e di 25,82 euro per le trasferte all’estero).
 
Si produce, di seguito, un prospetto sintetico riepilogativo del regime di assoggettamento fiscale e contributivo dei principali “benefit” per i collaboratori coordinati e continuativi, predisposto dal Servizio Contributi e Vigilanza dell’Inpgi.



NORMATIVA  PREVIDENZIALE DA APPLICARE AI PRINCIPALI BENEFIT MESSI A DISPOSIZIONE DI GIORNALISTI TITOLARI DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA


Regime previdenziale in favore della Gestione Separata dell’INPGI

Telefoni cellulari  

- Il telefonino non costituisce benefit  se resta di proprietà aziendale e viene concesso in uso gratuito al collaboratore. Se viene invece assegnato in proprietà al collaboratore, il relativo valore deve essere assoggettato a contribuzione. Se acquistato direttamente dal collaboratore, affinchè il rimborso della relativa spesa sia esente da contributi e tasse la fattura di acquisto dovrà essere intestata al Committente, che ne diventa a tutti gli effetti proprietario.

- Il costo del traffico telefonico non costituisce benefit se esiste un vincolo di utilizzo per soli fini lavorativi (impegno sottoscritto dal collaboratore all’atto dell’assegnazione dell’apparecchio): in caso contrario, si deve prevedere, anche su base convenzionale e forfetaria – con accordo scritto - una ripartizione percentuale dei costi imputabili all’utilizzo lavorativo (esenti) e quelli imputabili all’uso personale (imponibili)  In casi di utilizzo di schede prepagate, il costo delle relative ricariche può essere anticipato dal collaboratore e rimborsato dal committente. In questo caso, il rimborso sarà esente a fini fiscali e previdenziali a condizione che la fattura di acquisto della ricarica sia intestata al committente.


Personal computer (portatili o fissi) stampanti, fax, scanner, pc palmari, i-phone, lettori dvd/blu ray/mp3, registratori audio/video

- Non costituiscono reddito imponibile, sia nel caso di acquisto da parte del datore di lavoro che nel caso di acquisto direttamente da parte del giornalista (che si fa poi rimborsare la spesa), a condizione che la proprieta’ dei beni sia dell’azienda (fattura di acquisto intestata al committente e registrazione in bilancio fra i cespiti d’impresa) che li assegna temporaneamente in uso gratuito al giornalista per la durata massima del rapporto di collaborazione. Alla cessazione: dello stesso rapporto deve essere prevista la loro restituzione all’azienda.

- Sono imponibili, invece - sia nel caso di acquisto da parte del datore di lavoro che nel caso di acquisto direttamente da parte del giornalista, che si fa poi rimborsare la spesa - qualora il giornalista divenga titolare della proprieta’ dell’apparecchio (liberta’ di uso personale, diritto di trasferirne la proprieta’ a terzi, mantenimento del possesso del bene anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.


Autovetture o altri veicoli  

- Non rilevano come reddito se sono assegnati esclusivamente per uso lavorativo (presa in consegna del veicolo al momento dell’inizio della collaborazione e riconsegna al termine della stessa).

- Se sono assegnate in uso misto (lavorativo e personale) rilevano come reddito in misura pari al 30% del costo chilometrico annuo stabilito per lo specifico veicolo dalle apposite tabelle ACI, rapportato ad una percorrenza media di 15.000 chilometri. 


Trasferte (svolgimento di attività all’esterno del confini del Comune in cui ha sede la redazione alla quale è assegnato il giornalista)

- Sempre esenti i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, di vitto e di alloggio.

- Esenti le indennità di trasferta in territorio nazionale nel limite giornaliero di:
·    € 46,48 se vengono rimborsate a parte le sole  spese di viaggio (vitto e alloggio a carico del giornalista);
·    € 30,99 se vengono rimborsate a parte, oltre alle spese di viaggio, anche le spese o di vitto o  di alloggio;
·    € 15,49 se vengono rimborsate a parte, oltre alle spese di viaggio, anche le spese sia di vitto che di alloggio.

- Esenti le indennità di trasferta all’estero nel limite giornaliero di:
·    € 77,47 se vengono rimborsate a parte le sole  spese di viaggio (vitto e alloggio a carico del giornalista);
·    € 51,65 se vengono rimborsate a parte, oltre alle spese di viaggio, anche le spese o di vitto o  di alloggio;
·    € 25,82 se vengono rimborsate a parte, oltre alle spese di viaggio, anche le spese sia di vitto che di alloggio.

  
Missioni nel comune sede di lavoro

- Esenti solo le spese di trasporto attestate da documenti provenienti dal vettore (biglietti di autobus, metro, tram, ricevute  taxi, ecc.).

- Ordinario regime previdenziale con assoggettamento a contribuzione per ogni altra forma di rimborso spese (esempio: parcheggio auto, pasti, permessi di accesso ztl, ecc.).


Rimborso al collaboratore delle spese di acquisto del carburante per l’utilizzo dell’auto propria 

- Nel caso di trasferte (spostamento al di fuori del comune sede di lavoro) la spesa è già compresa nella voce di rimborso del costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI; pertanto, in caso di rimborso delle spese vive per il rifornimento del carburante, in aggiunta al rimborso del costo chilometrico, sul primo importo sono dovuti sia i contributi previdenziali che le imposte.

- Nel caso di spostamento all’interno del comune sede di lavoro, l’eventuale rimborso delle spese per il rifornimento di carburante per l’utilizzo della propria autovettura è sempre e comunque assoggettato a contribuzione.

- Nel caso di utilizzo di un veicolo fornito dal committente, l’acquisto del carburante anticipato dal collaboratore può essere rimborsato esclusivamente mediante l’uso di una apposita “scheda carburante” in cui sono riportati gli estremi del veicolo, l’intestatario e – di volta in volta – il costo dei singoli rifornimenti registrati dal gestore del distributore. Seguendo questa procedura il rimborso degli importi pagati è esente sia da contributi che da imposte.

 
Appartamenti o alloggi o pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc) messi a disposizione per uso personale    

- Per i fabbricati iscritti in catasto il reddito per il collaboratore è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.

- Per i fabbricati non iscritti in catasto (ad esempio, i fabbricati situati all’estero), il reddito di lavoro è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

- Nel caso di uso promiscuo (appartamento utilizzato anche come luogo di svolgimento dell’attività lavorativa): il valore del benefit, determinato come sopra, deve essere riparametrato in base alla percentuale di suddivisione degli spazi ad uso ufficio su quelli totali.

- Se utilizzati solo per attività lavorativa: totalmente esenti.


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