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22/09/2010 regionali

Tassazione compensi lavoro notturno

Nei giorni scorsi è stata data ampia diffusione sulla stampa ad una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un quesito di Confindustria ha specificato che la quota di retribuzione riferita al lavoro svolto di notte è soggetta alla tassazione sostitutiva del 10%.
In merito, si è subito posto il quesito se tale disposizione possa applicarsi anche ai compensi erogati ai giornalisti per prestazioni di lavoro in orario notturno cosi come definite e regolate dall’art. 17 del vigente Cnlg Fieg-Fnsi e dall’art. 12 del vigente contratto Aeranti Corallo-Fnsi.
Anche alla luce dei nostri approfondimenti tecnici occorre precisare in via preliminare che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non consente una interpretazione chiara e univoca al riguardo. In essa, infatti, si precisa che la tassazione agevolata si applica anche alle “somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamenteprestate, sempre che le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa”, “in tal caso – aggiunge sempre la risoluzione – sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che il regime di tassazione agevolato si applica non solo ai lavoratori turnisti ma anche ai lavoratori non turnisti “che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni
che rientrano nella nozione di lavoro notturno, cosi come definito dalla contrattazione collettiva”.
Si specifica, infine, che la predetta agevolazione si applica per un importo massimo di € 3.000 per l’anno 2008 e di € 6.000 per gli anni 2009-2010, a favore di coloro che abbiano un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato l’importo lordo annuo di € 35.000.
Anche a parere della Fieg le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate determinano incertezza  interpretativa circa l’applicabilità del regime di tassazione agevolata al lavoro giornalistico.
Secondo la Fieg il predetto beneficio potrebbe essere, perciò, riconosciuto “in relazione al lavoro notturno prestato dai giornalisti dipendenti, sia con riferimento alla paga base che alla relativa maggiorazione prevista dall’art. 17 del Cnlg, purché tale lavoro costituisca una forma di efficienza organizzativa”.
E’ di tutta evidenza come siano difficilmente individuabili criteri oggettivi che possano realizzare senza ombra di dubbio la “efficienza organizzativa”.
Permanendo, pertanto, l’incertezza interpretativa sulla disposizione normativa la Fieg, dal canto suo, ha rivolto un quesito all’Agenzia delle Entrate per chiedere conferma sull’applicabilità del regime agevolativo ai giornalisti, specificando che il contratto di lavoro giornalistico non prevede articolazione su turni della prestazione lavorativa, ma che, ciò nonostante, il lavoro notturno è regolato dalla specifica norma che prevede una maggiorazione per il lavoro prestato oltre le ore 23.
Nelle more, la Fieg ha invitato le aziende associate a valutare l’opportunità di trasferire ai lavoratori, per gli anni 2008 e 2009, la quantificazione delle somme che potrebbero rientrare nel regime di agevolazione fiscale.
Tutto ciò premesso, e fermo restando che la Federazione si sta muovendo senza lasciare nulla di intentato perché sia riconosciuto il beneficio fiscale di legge anche ai giornalisti, si invitano i Comitati di Redazione a sensibilizzare l’amministrazione delle loro aziende sulla materia, assicurandovi che sarà nostra cura seguirne gli sviluppi ed informarvi tempestivamente su le decisioni che assumerà in merito l’Agenzia delle Entrate.

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