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21/09/2010 regionali

Finanziaria: Nessun cambiamento per le pensioni di vecchiaia

Esaminata dal  Cda  la normativa delle nuove finestre. Nessun cambiamento sulla vecchiaia in pensione alla maturazione dei requisiti.

La manovra finanziaria, divenuta legge lo scorso fine luglio, ha previsto per tutti i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia dal 1° gennaio 2011 la possibilità di accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, mentre per i lavoratori autonomi (artigiani, agricoltori, etc.) dopo 18 mesi.
Il Consiglio di amministrazione, nella riunione odierna, ha esaminato l’opportunità di applicare la nuova finestra unica per l’accesso alle pensioni di vecchiaia erogate dall’Inpgi. Il Regolamento dell’Istituto, infatti, non prevede le finestre di accesso per tale pensione, quindi, da un punto di vista normativo, non è configurabile un’applicazione automatica e diretta  della previsione generale. Sulla base di valutazioni tecnico-giuridiche e, nell’ambito della propria autonomia, il Consiglio ha ritenuto di non dover procedere a nessuna modifica del regolamento per recepire la disciplina generale. Conseguentemente i giornalisti potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Per le pensioni di anzianità invece, in base al Regolamento dell’Inpgi, la  nuova finestra unica  trova diretta  applicazione. Restano confermati, anche per il futuro, i requisiti più favorevoli (57 anni d’età e 35 anni di contribuzione) per  accedere alla pensione d’anzianità con gli abbattimenti previsti dal Regolamento. Anche in tale ipotesi trova però applicazione la nuova normativa sulle finestre (12 mesi dal raggiungimento dei requisiti).
Confermate le precedenti normative in materia di finestre per coloro i quali hanno già raggiunto o raggiungeranno, entro il 31 dicembre 2010, i requisiti per la pensione.
E’ utile ricordare che il requisito delle finestre di accesso alla pensione non riguarda i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 e successive modificazioni in quanto legge speciale, per cui la decorrenza di detti trattamenti resta riferita al mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

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