L’Inpgi recepisce la normativa sui congedi
Possibile anche per i giornalisti il congedo parentale per l’assistenza ai familiari portatori di handicap
Anche i giornalisti dipendenti potranno usufruire, su richiesta domanda, di congedi straordinari retribuiti, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari con handicap per i quali sia stata accertata la gravità, ai sensi della legge 104/92 (articoli 3 e 4).
Questa possibilità, prevista dalla legge generale per i lavoratori subordinati, è stata ora estesa anche ai giornalisti dipendenti con una specifica delibera adottata dal Consiglio di amministrazione prima dell’estate e ratificata dai Ministeri vigilanti.
Destinatari del beneficio sono: il coniuge convivente di disabile con grave handicap accertato; i genitori (anche adottivi o affidatari); il figlio convivente di disabile con grave handicap accertato; i fratelli e le sorelle (anche adottivi) del soggetto handicappato grave e con lui conviventi, lavoratori dipendenti, in caso di scomparsa o di grave infermità di entrambi i genitori.
La domanda per ottenere il congedo va presentata all’Inpgi che, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione, autorizza il datore di lavoro ad erogare l’indennità.
“In forza dell’autonomia concessa all’Inpgi dal decreto di privatizzazione – afferma il Presidente Andrea Camporese – la normativa descritta non sarebbe stata direttamente applicabile al nostro Istituto. La decisione del Consiglio di amministrazione di recepire quelle norme a tutela della maternità, altrimenti non obbligatorie e che comportano comunque un onere per l’Inpgi, riveste perciò un particolare rilievo e va inserita in un quadro di attenzione nei confronti dei colleghi che si trovano purtroppo a dover far fronte a gravi problemi familiari.”
Ulteriori dettagliate informazioni sono reperibili sul sito www.inpgi.it nella sezione dedicata alle “notizie per le aziende – circolari” (circolare n. 10 del 7/9/2009).