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22/05/2009 regionali

Workshop Sigim – Gruppo Uffici Stampa Marche: come si contrattualizza un addetto stampa nel settore privato

Intervento di Gianni Giacobelli, consulente del lavoro, consulente Sigim

Per introdurre adeguatamente l'argomento in analisi, è necessario premettere che le prestazioni di ufficio stampa sono riconducibili ad attività giornalistica solo quando svolte in rapporto diretto e senza interposizione tra committente e giornalista (iscritto all’albo), e il committente è anche il destinatario ultimo dell’attività professionale in oggetto, non essendo inoltre l'attività di ufficio stampa riferibile - per sua specifica natura - ad una testata di riferimento.
La legge  3 febbraio 1963 n° 69 “Ordinamento della professione di giornalista”, che regola la professione giornalistica, prevede infatti:

 
1.Ordine dei giornalisti.
È  istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

ne consegue – intanto - che all’albo dei giornalisti possano iscriversi solo le persone fisiche, e da ciò discende:

 
45. Esercizio della professione
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave.
 
46. Direzione dei giornali
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47.
(La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti).
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
 
28. Elenchi speciali
All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Emerge quindi, nel caso del lavoro di ufficio stampa, una necessaria distinzione che va in premessa, poiché solo data questa si può correttamente definire quanto ne consegue, anche ai fini dell'inquadramento del rapporto di lavoro:

1.Se il committente incarica un giornalista di svolgere attività di ufficio stampa finalizzata all’informazione sulle attività del committente medesimo, l’attività oggetto del contratto è giornalistica.

2.Se il committente incarica un giornalista di svolgere attività di ufficio stampa conto terzi, l’attività oggetto del contratto si inquadra – al di là del suo contenuto informativo –  nell’ambito della ragione sociale del committente che non è di per sé giornalistica né può esserlo, poiché  attività svolta da soggetto che non è generalmente iscritto - né iscrivibile -  all'Ordine dei giornalisti.

E' il caso frequente delle società di comunicazione aventi per oggetto sociale attività di pubbliche relazioni e/o di carattere pubblicitario, promozionale, editoriale, nonché di ufficio stampa, che in questo caso, salvo specifiche eccezioni, non possono effettuare direttamente attività giornalistica salvo - a volte inconsapevolmente - realizzare esercizio abusivo della professione, indipendentemente dal fatto che usufruiscano delle prestazioni di giornalisti iscritti all’albo.

Questa distinzione, che può apparire scontata, è in realtà percepita in modo sfumato da molti soggetti del sistema, sia tra le imprese contraenti sia, a volte, tra gli stessi iscritti all’albo dei giornalisti i quali ritengono che l’affinità della materia comunicazionale su cui si misurano garantisca di per sé la qualificazione giornalistica della prestazione.

Sovente non è così, e non si può che consigliare di prestare molta attenzione agli aspetti ora evidenziati. Intanto non è così perché la ragione stessa dell'esistenza di un Ordine dei giornalisti - come del resto in quello di ogni Ordine professionale - non va ricercata nell'interesse dei soggetti aderenti all'Ordine stesso, ma nell'interesse pubblico a che coloro che svolgono l'attività protetta possiedano dei requisiti predefiniti e si muovano in un quadro di regole e di garanzie per i terzi, compresi i profili deontologici e che regolano la professione, che naturalmente possono dispiegare effetto soltanto nei confronti degli iscritti all'Ordine professionale.

Ma vi sono anche altre ragioni, o meglio altre conseguenze di cui diremo, che attengono per esempio al profilo previdenziale nonché fiscale.

Così come un giornalista che scriva una sceneggiatura cinematografica deve assoggettare la contribuzione previdenziale all’Enpals, il giornalista che scriva un comunicato per una società di pubbliche relazioni  deve versare il contributo previdenziale all’Inps, perché, anche se lui è un giornalista, il lavoro svolto appartiene all’ambito della comunicazione e quindi non è soggetto a contribuzione Inpgi (che poi nella pratica accada diversamente è un’altra questione).

Fatta questa doverosa ma necessaria premessa, emerge che l’attività giornalistica di ufficio stampa  si realizza solo nei casi in cui si tratti di rapporto di lavoro:

- regolato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente per il destinatario dell’attività di ufficio stampa;
- regolato nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo stipulato dal giornalista con il committente destinatario dell’attività,  in forma singola o in forma associata.

Possiamo quindi esaminare queste due fattispecie, quella del rapporto di lavoro dipendente e quella del rapporto di lavoro autonomo, con l'ulteriore doverosa premessa che - come ampiamente acquisito in dottrina ed in giurisprudenza - ogni umana attività può essere in astratto svolta tanto nell'ambito dell'una quanto dell'altra modalità, dipendendo questo soltanto dalle effettive modalità di esecuzione della stessa.

E va ulteriormente sgombrato il campo da un ulteriore equivoco, con una precisazione che può apparentemente sembrare superflua ma che nella pratica risulta per nulla scontata: il nomen iuris che le parti intendono attribuire al rapporto rappresenta semplicemente una manifestazione di volontà delle stesse, ma, al fine di una corretta qualificazione dello stesso, è determinante il concreto atteggiarsi nell'ambito del rapporto di lavoro
In altre parole, sinteticamente, le parti ben possono concordare che il rapporto di lavoro venga contrattualmente inquadrato con una modalità – a puro titolo di esempio come rapporto di lavoro autonomo di collaborazione – ma se nel concreto il rapporto di lavoro si estrinseca con le caratteristiche di una diversa tipologia – ad esempio di lavoro dipendente – quest'ultima è prevalente rispetto agli obblighi delle parti a prescindere dal nomen che le stesse hanno attribuito al rapporto.

Lavoro dipendente

In caso di assunzione diretta in azienda il contratto a cui possiamo fare riferimento è il contratto nazionale dei giornalisti Fnsi-Fieg, recentemente rinnovato.
Il costo aziendale comprensivo della quota previdenziale Inpgi a carico del datore di lavoro e degli altri oneri di Legge va dai circa 20 mila (19.781,99) euro annui del praticante meno 12 mesi (figura compatibile solo nelle redazioni più strutturate) ai circa 60 mila (59.628,18) del caporedattore facente funzioni di capo ufficio stampa.
Fanno fede, al riguardo, le tabelle allegate fornite dal Sigim.

Lavoro dipendente nel settore privato


La scelta di alcune aziende di assumere il giornalista con il contratto di categoria della committente, pur non essendo sempre e necessariamente illegittima - ma su questo dovremmo fare un'analisi ben più verticale di quella odierna -, presta il fianco a molte controindicazioni.
L’assunzione andrebbe sempre ricondotta al contratto di categoria Fnsi-Fieg, che in quanto derivante da una contrattazione di settore mirata, è adatto a garantire l’effettività e l’elasticità di prestazione connesse all’attività di giornalista anche in un panorama di settore – quale quello degli uffici stampa – profondamente cambiato e ormai interconnesso alla multimedialità.
La posizione previdenziale del dipendente addetto stampa va comunque sempre riferita alla Gestione Principale dell’Inpgi, indipendentemente dalla natura del contratto stipulato (se giornalistico o non giornalistico) perché l’attività di ufficio stampa è in questo caso destinata  a soddisfare le ragioni informative del contraente, ciò in base all'articolo 76 della Legge 388/2000, la cui validità è estesa dal 2003 (nota Ministero del Lavoro n°  9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre 2003) anche alla P.A..
Esempio: il giornalista addetto stampa di una banca ha il contratto dei bancari ma la sua azienda è tenuta per legge ad effettuare i versamenti previdenziali all’Inpgi.

Lavoro dipendente nel settore pubblico

Coesistono diverse realtà.

Nelle Regioni, e talvolta negli Enti strumentali, si applica il Contratto giornalistico Fnsi-Fieg  (nelle Marche, tuttavia,  solo per la parte economica).
Nelle Province e nei Comuni si applica il contratto degli enti locali in categoria D.
I Comuni possono stipulare contratti di categoria Fnsi-Fieg a tempo determinato solo quando abbiano i conti in ordine e rispettino il noto “Patto di stabilità”.
Nelle Marche s’è registrato, in passato, un solo caso: al Comune di Grottammare tra il 2005 e il 2008.

Nella Sanità si applica il contratto degli Enti locali comparto sanità, però con la possibilità – facilitata rispetto a Province e  Comuni – di accedere a percorsi di dirigenza (art. 15 septies del Dlgs n° 502/1992) o addirittura a contratti di diritto privato (art. 15 octies) per progetti finalizzati non sostitutivi dell’attività ordinaria.

Su questo punto non ritengo comunque opportuno dilungarmi, poiché sarà di certo più esaustiva la relazione che segue dell’avvocato Rodolfo Ventura.


Lavoro autonomo

Il lavoro autonomo di ufficio stampa giornalistico può essere ricondotto ed inquadrato - non a scelta delle parti, ma come detto con riferimento alle effettive modalità di svolgimento -  ad una delle modalità che in estrema sintesi si riepiloga:

*Collaborazione saltuaria (con eventuale lettera di incarico)
nessuna esenzione previdenziale e contribuzione alla Gestione separata dell’Inpgi per il 10% a carico del giornalista e per il 2% a carico dell’editore; ritenuta Irpef a titolo d'acconto ad aliquota fissa e conguaglio in sede di dichiarazione:

*Collaborazione coordinata e continuativa
il committente è sostituto di contribuzione, e (nell’anno 2009) deve versare entro il 16 del mese successivo a quello oggetto della prestazione il 19,47% del lordo versato, per un terzo a  carico del giornalista e per due terzi  a carico del committente: ritenuta Irpef a titolo d'acconto con aliquota a scaglioni e conguaglio da parte del committente:

*Incarico professionale per giornalisti titolari di partita Iva ordinaria o dei contribuenti minimi
contribuzione alla Gestione separata dell’Inpgi per il 10% a carico del giornalista e per il 2% a carico dell’editore; ritenuta Irpef a titolo d'acconto ad aliquota fissa e conguaglio in sede di dichiarazione, con regole diverse rispetto all'opzione prescelta:

*Contratto di Associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 e seguenti   del Codice Civile
contribuzione alla Gestione separata dell’Inpgi per il 10% a carico del giornalista e per il 2% a carico dell’editore; ritenuta Irpef a titolo d'acconto ad aliquota fissa e conguaglio in sede di dichiarazione:

*Contratto per prestazioni di diritto d’autore
(contribuzione alla Gestione separata dell’Inpgi per il 10% a carico del giornalista e per il 2% a carico dell’editore); ritenuta Irpef a titolo d'acconto ad aliquota fissa e conguaglio in sede di dichiarazione:

Naturalmente sarebbero necessari ulteriori e molto più analitici approfondimenti sulle varie tipologie rappresentate, ma per evidenti motivi di tempo si rinvia ad eventuali successivi chiarimenti.
L’inquadramento dipende come detto dall’effettiva modalità di svolgimento del rapporto, tuttavia la volontà dei contraenti e della rispettiva forza contrattuale assume rilievo non secondario. E’ evidente che in presenza di una significativa offerta economica il giornalista potrebbe valutare una modifica del proprio status, con conseguenze di tipo fiscale/contrattuale.
Va in proposito ricordato che le recenti direttive Ue hanno dichiarato inammissibile un tariffario professionale minimo, sulla base del principio della totale liberalizzazione delle tariffe.
Per i giornalisti lavoratori autonomi questo è indubbiamente un questione su cui riflettere, che può tuttavia essere colta come un'opportunità per stimolare la categoria a offrire servizi innovativi e a promuovere iniziative di confronto come quella – senza dubbio importante  – cui stiamo partecipando.

Mi siano consentite due ulteriori brevi precisazioni.
Uno: nel caso del lavoro di ufficio stampa, il ricorso al contratto per prestazioni di diritto d’autore  è ammissibile soltanto in presenza di specifiche fattispecie, pertanto deve essere eventualmente utilizzato con parsimonia ancora maggiore rispetto al lavoro giornalistico ordinario.
Due: il ricorso a contratti di Associazione in Partecipazione professionale rappresenta un’ipotesi di grande interesse specifico proprio nel campo degli uffici stampa, dove due o più giornalisti - associandosi ai sensi del Codice Civile - potrebbero ampliare con maggior facilità i propri ambiti professionali acquisendo commesse con più rapidità in considerazione della proporzionale capacità di far fronte alle diversificate e, come ben sapete, sempre impellenti esigenze della committenza.

Per agevolare l’orientamento fiscale dei giornalisti e aumentare il loro grado di consapevolezza in un mercato del lavoro sempre più articolato e complesso, nel quale i contratti di lavoro autonomo non sempre raggiungono il necessario livello di soddisfazione ed efficacia,  abbiamo realizzato - d’intesa con il Sigim - format e standard contrattuali per ognuna delle modalità di lavoro autonomo sopra indicate.
In particolare innovativa e meritoria (anche quale rappresentante istituzionale di un diverso ordine professionale) mi appare la scelta sindacale del Sigim di garantire la gestione gratuita della partita Iva per contribuenti minimi ai soggetti della fascia debole della professione con ricavi per cassa inferiori a 15.000 euro annui, e di mettere in condizione tutti gli altri giornalisti lavoratori autonomi e dipendenti di fruire di condizioni e tariffe agevolate.
In questa direzione, proprio nelle scorse settimane abbiamo consegnato un cd di autocompilazione della contabilità per contribuenti minimi a tutti i soci del Sigim entrati in contatto con il nostro Studio.

Per maggiori informazioni vi rimando al sito del Sigim www.sigim.it area Convenzioni o, se lo riterrete,  al sito www.studiocommerciale.org area Sigim (accesso libero, non serve la password).
Troverete on line faq, standard contrattuali e note di pagamento o fatturazione gratuitamente a disposizione.  Gli stessi documenti potrete consultarli anche qui, oggi, al tavolo laterale, in formato cartaceo.
Resto a vostra disposizione per integrazioni e chiarimenti.

f.to Gianni Giacobelli

Ancona, 22 maggio 2009

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