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31/03/2009 regionali

Ecco il testo del nuovo Statuto Sigim da approvare per via referendaria

Ipotesi nuovo Statuto Sigim votato dal Consiglio direttivo e da approvare per referendum: dal 6 al 17 aprile 2009 per corrispondenza, il 19 aprile al seggio, dalle 9 alle 11, all'assemblea dei soci all'Hotel Concorde di Camerano


COSTITUZIONE E FINI

Art. 1
Il Sindacato Giornalisti Marchigiani è l'organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti della regione. Ha sede ad Ancona.
L'Associazione, costituita in base al presente Statuto, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana di cui accetta Statuto e Regolamento.
Art. 2
L'Associazione, che non ha fini di lucro, nello spirito di solidarietà tra colleghi, ha lo scopo di:
• garantire che, attraverso coloro che esercitano la professione giornalistica, sia pienamente applicato il diritto di ogni cittadino ad essere informato in maniera comprensibile, trasparente, corretta e completa, nella rigorosa tutela dei soggetti deboli e nel rispetto dei diritti della persona, della privacy e dei soggetti sociali;
• garantire ai giornalisti la tutela sindacale e occupazionale, rappresentare gli iscritti nei confronti di terzi, sia in campo regionale che nazionale, per la stipula di accordi contrattuali territoriali, l’applicazione dei contratti di categoria, la soluzione di vertenze collettive e individuali;
• favorire e controllare l'applicazione dei contratti giornalistici di lavoro dipendente nelle redazioni che operano nelle Marche attraverso qualsiasi media o piattaforma distributiva, contrastando l'abusivismo nell'esercizio della professione giornalistica attraverso la regolarizzazione delle singole posizioni, e garantendo l'assistenza necessaria ai comitati e ai fiduciari di redazione eletti secondo le norme federali e dei contratti stessi;
• assistere i colleghi free lance agevolando una corretta e genuina applicazione dei contratti di lavoro autonomo  secondo le norme e la legislazione vigente;
•  difendere e sviluppare la libertà di stampa, il pluralismo dell'informazione e la possibilità di accesso alle fonti;
• facilitare l'accesso alla professione giornalistica e la migliore qualificazione professionale dei giornalisti, anche attraverso strumenti ed iniziative specifici di formazione, studio e ricerca;
• favorire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri propri della professione giornalistica;
• affermare e difendere l'unità della categoria, di fronte a qualsiasi tentativo di discriminazione, impegnandosi in particolare per l'affermazione del principio delle pari opportunità;
• assumere tutte le iniziative opportune per il rafforzamento dell'unità della categoria, per la sua promozione sociale e culturale, per il consolidamento dei rapporti di colleganza e solidarietà tra i soci, per il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;
• collaborare con l'Ordine dei Giornalisti, l'Inpgi, la Casagit, ed il Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani per un sempre maggiore sviluppo della professione e per la sua tutela dal punto di vista legale, previdenziale, assistenziale e deontologico;
• vigilare sull’attività dei gruppi regionali di specializzazione costituiti all’interno del Sigim;
• adempiere a tutti i compiti che la legge, le norme sindacali e lo statuto della FNSI  attribuiscono all’Associazione o le attribuiranno in futuro in rappresentanza della categoria dei giornalisti;
• diffondere la propria attività attraverso il periodico Il Sommario e/o la testata online ilsommario.com dei quali il Sindacato Giornalisti Marchigiani è proprietario ed editore, e dei quali, salvo sua espressa rinuncia, il Segretario del Sigim è automaticamente direttore responsabile dal momento dell’assunzione dell’incarico sindacale.

SOCI

Art. 3
 I soci si dividono in due categorie:
•  giornalisti professionali;
•  giornalisti collaboratori.
L'iscrizione dei giornalisti in ciascuna categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo, in obbedienza ai criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento FNSI.
La condizione di socio è incompatibile con quella di dipendente retribuito dall’Associazione.

Art. 4
Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali  stabilite dal Consiglio direttivo entro i termini fissati dal presente Statuto.
I soci con contratto di lavoro giornalistico dipendente e i pensionati Inpgi sono tenuti alla delega per la trattenuta della quota di servizio per l'assistenza contrattuale, o al versamento diretto della stessa, nei casi e con le modalità definite dalle delibere della FNSI.
I soci con contratti di lavoro dipendente non giornalistico e quelli con contratto giornalistico di lavoro autonomo sono tenuti al versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati al successivo art. 5.
Per le iscrizioni effettuate prima della delibera annuale del Direttivo vale la quota dell’anno precedente da conguagliarsi entro 60 giorni dalla delibera di riferimento.

Art. 5
L'iscrizione all'Associazione va perfezionata – per i giornalisti dipendenti e pensionati Inpgi – con la delega aziendale e la relativa trattenuta sulla busta paga e sulla pensione; per i giornalisti non dipendenti con il pagamento della quota sociale da rinnovare entro il 30 settembre di ogni anno. Dopo tale data l'iscritto, considerato moroso, sarà tenuto al versamento della quota  maggiorata del 20%. L'iscritto che alla data del 31 ottobre risulti ancora inadempiente per il versamento della quota associativa viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, e salvo casi di comprovato e adeguatamente comunicato impedimento, l’iscritto decade automaticamente.
Le prime iscrizioni avranno validità solo dopo l’effettivo pagamento della quota, con sottoscrizione della trattenuta sindacale o pagamento della quota annua,  entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda. La mancata regolarizzazione della quota comporta l’annullamento automatico dell’iscrizione e l’impossibilità di riscriversi all’Ars per i successivi tre mesi. L’iscrizione non ratificata dal Direttivo comporterà la restituzione della quota eventualmente versata.
Per le iscrizioni di giornalisti non dipendenti o non titolari di contratti Fnsi, effettuate prima della delibera annuale del Direttivo, vale la quota dell’anno precedente da conguagliarsi entro 60 giorni dalla delibera di riferimento secondo quanto previsto dall’ultimo comma del precedente art. 4.
Quote: per i giornalisti dipendenti e pensionati Inpgi la contribuzione è regolata sul prelievo dello 0,30% della retribuzione, in conformità con quanto disposto dalla FNSI. Eventuali modifiche delle disposizioni federali in materia avranno effetto automatico.
Per i giornalisti professionali free lance, disoccupati e inoccupati la quota viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo con una soglia minima non inferiore allo 0,50% del minimo tabellare annuo di un redattore ordinario che benefici del CNLG.
I soci professionali iscritti alle liste di disoccupazione FNSI-FIEG, i soci inoccupati che non percepiscono il sussidio di disoccupazione, gli studenti ed ex studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine, gli iscritti d’ufficio o come free lance al registro dei praticanti, qualora denuncino un reddito inferiore alla media parametrale biennale che regola l’ingresso dei pubblicisti tra i soci professionali relativamente all’anno solare precedente, possono richiedere di versare la quota ridotta dello 0,25% del minimo tabellare annuo di un redattore ordinario che benefici del CNLG, previa esibizione dell’ultima dichiarazione dei redditi. Il diritto alla quota ridotta decade con la firma di un contratto giornalistico dipendente e comporta:
•  l’immediato conguaglio dell’annualità in corso in caso di contratto  a tempo determinato;
•  la sottoscrizione della trattenuta sindacale a decorrere dal giorno di inizio del rapporto di lavoro, in caso di contratto a tempo indeterminato.
Per i giornalisti collaboratori il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota fissa, fermo restando il pagamento del contributo federale.

Art. 6
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti       richiesti;
3) diritto di voto per gli iscritti per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l’approvazione del bilancio annuale, nonché per tutte le altre deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
5) principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
6) sovranità dell'Assemblea Generale degli iscritti con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione dalla stessa;
7) pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea Generale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
8) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Art. 7
La qualità di socio si perde per:
a) radiazione
b) morosità
c) dimissioni
d) perdita dei requisiti di cui all'art. 3


ORGANI

Art. 8
Organi dell'Associazione sono:
•  l'Assemblea Generale;
•  il Consiglio Direttivo;
•  l’Ufficio di segreteria;
•  il Segretario;
•  la Consulta Sindacale:
•  il Collegio dei Revisori dei Conti;
•  il Collegio dei Probiviri.

Art. 9
L'Assemblea Generale è la struttura di base del sindacato; è costituita dai soci e ha potere di indirizzo.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 31 marzo, con obbligo di riunirsi entro il 15 maggio, per l'esame della relazione di politica sindacale del Segretario e l'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, oltre che per la discussione di ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
Ogni tre anni i soci provvedono all’elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.
E' ammessa, nel caso sia necessario trattare argomenti che interessano una sola categoria di iscritti, la convocazione di Assemblee straordinarie di soli giornalisti professionali o collaboratori.

Art. 10
L'Assemblea è convocata dal Segretario su decisione del Consiglio Direttivo.
Per le Assemblee ordinarie, l'avviso di convocazione dovrà contenere le materie all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima.
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate anche con un preavviso minore, o, nei casi di particolare urgenza, attraverso la diffusione di un comunicato stampa da inviare alle agenzie di informazione e ai giornali quotidiani operanti nelle Marche.
Gli avvisi di convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie vanno inviate on line alla casella di posta elettronica comunicata al Sigim da ogni iscritto e valida fino a revoca. I soci che preferissero ricevere avvisi cartacei  via posta ordinaria devono espressamente segnalare la propria scelta.

Art. 11
Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12
Le Assemblee sono dichiarate aperte dal Segretario dell'Associazione e nominano tra i soci presenti il proprio presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 13
Alle Assemblee partecipano i soci che siano in regola con l'iscrizione e il versamento delle quote sociali. E' possibile regolarizzare la propria posizione anche in sede di Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono tutte adottate a maggioranza dei soci presenti.
Le votazioni, ad eccezione di quelle che riguardano persone (che avvengono sempre a scrutinio segreto), si effettuano di norma per alzata di mano.
Su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti esse possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.
L’eventuale mozione di sfiducia al Direttivo può essere presentata in Assemblea dei soci,  controfirmata da almeno un terzo degli iscritti, e dovrà essere discussa in una successiva Assemblea da convocarsi entro 60 giorni.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo si compone di nove consiglieri, sette professionali e due collaboratori, eletti dai soci con votazioni separate per categoria.

Art. 15
Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo:
•  i membri dei comitati di redazione, i fiduciari delle redazioni operanti nel territorio regionale e i presidenti dei Gruppi di specializzazione o loro consiglieri delegati, facenti parte della Consulta sindacale;
• i componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
• i giornalisti che ricoprano incarichi nella FNSI;
• un rappresentante del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti;
• i fiduciari regionali dell'INPGI e della CASAGIT.

Art. 16
 I Cdr e i fiduciari di redazione debbono essere convocati obbligatoriamente alle riunione del Consiglio Direttivo per discutere punti all’Odg relativi a: piattaforme contrattuali, crisi e/o ristrutturazioni aziendali.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo dell’Associazione:
• stabilisce la linea politica sindacale associativa, sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea;
• delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne fissa l'ordine del giorno;
• provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea sia direttamente che per mezzo di speciali commissioni, anche costituite pro-tempore, del cui operato assume la responsabilità;
• provvede all'ammissione e alla cancellazione dei soci secondo le norme previste dal presente Statuto; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri;
• fissa le quote associative stabilendo le modalità di riscossione;
• definisce l'esercizio finanziario che decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre; redige il resoconto consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea ordinaria, fissa gli indirizzi per le spese ordinarie, delibera quelle straordinarie, sorveglia l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale, cura l'aggiornamento dell'inventario, delibera eventuali iniziative di autofinanziamento;
• regola il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne disciplina l'attività;
• tiene i rapporti con i Cdr ed i fiduciari di redazione operanti in regione nel rispetto dei rispettivi compiti previsti dai contratti di lavoro;
•  promuove rapporti con gli altri sindacati operanti nei settori o nei comparti nei quali la FNSI non abbia rappresentanza esclusiva (pubblica amministrazione);
•  attiva iniziative di solidarietà;
•  esercita ogni altro compito necessario per il buon andamento dell'Associazione;
•  svolge tutte le funzioni non assegnate ad altri organi.

Art. 18
Nella riunione di insediamento convocata dal consigliere professionale primo eletto  entro quindici giorni dalla data delle elezioni, con obbligo di effettivo svolgimento entro i quindici giorni successivi alla data di convocazione, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un giornalista professionale alla carica di Segretario.
Risulta eletto alla prima votazione il consigliere che abbia riportato almeno cinque voti. Se nessun candidato raggiunge il "quorum" richiesto, si procede a una seconda votazione, al termine della quale viene proclamato Segretario il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio elegge inoltre tra i suoi membri, con unica votazione segreta e a maggioranza semplice, due Vice Segretari, un professionale e un collaboratore, e un consigliere Amministratore.
Per l’elezione dei due Vice segretari le componenti professionali e collaboratori votano separatamente.
A parità di voti, risulta eletto il candidato che ha ricevuto maggiori consensi nell’elezione del Consiglio Direttivo. In caso, ancora, di parità di voti, si applicano le norme dello Statuto Fnsi.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento revocare il mandato al Segretario, ai Vice Segretari, e all'Amministratore, tutti insieme o singolarmente, approvando una mozione di sfiducia motivata.
Detta mozione, firmata da almeno tre consiglieri, dovrà essere presentata al Segretario, il quale avrà l'obbligo di inserirla nell'ordine del giorno di una riunione del Consiglio da convocarsi e svolgersi entro trenta giorni.
Il Consiglio si esprimerà sulla mozione a scrutinio segreto. La mozione si intenderà approvata se avrà ottenuto il consenso di almeno cinque consiglieri.

Art. 20
In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, approvazione della mozione di sfiducia, o altro motivo, il Segretario, i Vice Segretari e l'Amministratore vengono sostituiti con le procedure di cui all'articolo 18. Fino all'avvenuta sostituzione gli stessi restano in carica per l'ordinaria amministrazione. La scadenza del mandato dei nuovi eletti sarà comunque quella dei loro predecessori nell'incarico.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Segretario, che fissa l'ordine del giorno dei lavori. Le riunioni potranno tenersi anche su richiesta di quattro consiglieri.
La convocazione avviene normalmente per lettera o e-mail, da inviarsi al domicilio o alla casella di posta elettronica indicata dai consiglieri, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente, via e-mail o con telegramma, con un preavviso minimo di 24 ore.
Il Consiglio Direttivo è in numero legale per deliberare con la presenza, in prima convocazione, di almeno cinque consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, con la presenza di quattro consiglieri.
Per le riunioni del Consiglio Direttivo è ammesso l’utilizzo di tecnologie multimediali, purché venga garantito il corretto e trasparente svolgimento dei lavori e risulti, a verbale, l’effettiva partecipazione dei consiglieri.

Art. 22
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del Segretario. Le votazioni sono di norma palesi. Sono segrete ogni qualvolta si tratti di persone. In caso di parità nel voto segreto, il segretario può esplicitare il proprio voto affinché la delibera abbia la maggioranza.

Art. 23
Il consigliere che non intervenga, senza giustificato o dichiarato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto, e il Consiglio dovrà deliberare la sua sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 24
In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un Consigliere per dimissioni o altro motivo, gli succede il primo dei candidati non eletti nella stessa lista.
Le dimissioni irrevocabili diventano immediatamente esecutive se date per iscritto.
In caso contrario, sono poste in discussione al primo punto nel Consiglio Direttivo successivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le dimissioni a maggioranza semplice. Qualora le dimissioni vengano reiterate, anche verbalmente, diventano immediatamente esecutive e il consigliere dimissionario dovrà abbandonare la seduta.
La surroga del consigliere dimissionario avverrà come primo punto all’ordine del giorno nella prima convocazione utile del Consiglio Direttivo.
Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, il Consiglio prosegue la sua attività fino alla scadenza del mandato pur con un numero limitato di componenti, purché restino in carica almeno 5 consiglieri, di cui almeno 3 professionali.
In mancanza anche di questo numero minimo, il Consiglio delibera la convocazione, entro trenta giorni, dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 25
Il Segretario ha la rappresentanza giuridica e morale dell’Associazione ed è garante della corretta applicazione dello Statuto.
Ha la firma sociale, con tutti i poteri che ne derivano.
Convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di segreteria e della Consulta sindacale, e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi dell'Associazione.
In caso di urgenza, adotta le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Ha facoltà di delegare speciali compiti a uno o più componenti del Consiglio Direttivo.
Esercita gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento temporaneo, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario professionale, o, in sua assenza, dal Vice Segretario collaboratore.

Art. 26
Il Segretario, i due Vice Segretari e l'Amministratore formano l’Ufficio di segreteria, che ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e di seguire l’attualità sindacale, ferma restando l’autonomia del Segretario di cui al precedente art.25.
L’Ufficio di segreteria si riunisce su convocazione (anche telefonica) del segretario.

Art. 27
Il Consigliere Amministratore provvede alla tenuta della contabilità e all'aggiornamento costante della situazione patrimoniale e amministrativa della Associazione.
Vigila sulla regolarità delle spese e degli incassi, secondo le delibere e le direttive del Consiglio.
Controlla la regolarità delle riscossioni delle quote sociali, e tiene in evidenza la posizione contributiva dei singoli iscritti.
Firma, congiuntamente al Segretario, o su sua delega, tutti gli atti e i documenti finanziari e contabili della Associazione.
Propone al Consiglio e quindi mette in essere tutte le iniziative opportune per garantire all'Associazione le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 28
Le cariche di Segretario, Vice Segretario e Amministratore sono incompatibili con incarichi negli altri organismi di categoria; sono compatibili con incarichi sindacali derivanti dal ruolo. L’assunzione di incarichi sindacali redazionali non derivanti dal ruolo è sottoposta al voto del Consiglio Direttivo.
Nessun consigliere può essere eletto Segretario per tre volte consecutive.
Nessuna carica può essere ricoperta da soci professionali o collaboratori che abbiano incarichi politici o sociali in organizzazioni o associazioni di editori di giornali, radiotelevisioni o editori in genere.

Art. 29
La Consulta sindacale è composta dai membri professionali e collaboratori del Direttivo dell’Associazione, dai membri dei Comitati e dai Fiduciari di redazione nell’ambito territoriale di competenza, e dai presidenti dei Gruppi di specializzazione (o dai loro delegati per iscritto). La Consulta sindacale informa il Consiglio Direttivo sulle specifiche  situazioni aziendali e di settore.

Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, due professionali e un collaboratore, eletti da tutti i soci con votazioni separate per categoria.
Il Collegio ha i compiti previsti dal codice civile; in particolare esercita il controllo dei conti dell'Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili e esamina i bilanci, sui quali redige annualmente una relazione da esporre all'Assemblea. Inoltre redige un rendiconto semestrale, con indicazione analitica delle spese da esporre al Direttivo.
Nella seduta di insediamento, convocata dal Segretario della Associazione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Art. 31
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, due professionali e un collaboratore, eletti da tutti i soci con votazioni separate per categoria.
Nella seduta di insediamento, convocata dal Segretario della Associazione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente. 

Art. 32
Il Collegio dei Probiviri regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti ed è investito di funzione disciplinare in merito al loro comportamento non conforme alla correttezza professionale; esperisce tentativi di amichevole composizione nelle vertenze tra gli iscritti; può costituirsi in collegio arbitrale di primo grado qualora due o più iscritti ricorrano concordemente ad esso per promuovere un giudizio; può costituirsi in giurì d'onore qualora un iscritto ricorra ad esso per promuovere un giudizio.

Art. 33
In caso di procedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri ha la potestà di applicare le seguenti sanzioni:
- diffida;
- ammonizione;
- censura;
- sospensione dall'attività sociale;
- radiazione.
Le sanzioni sono comunicate per iscritto al Segretario dell'Associazione, che, entro cinque giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia, con lettera raccomandata, all'interessato.
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo che il suo lodo sia reso noto agli iscritti.

Art. 34
La diffida è applicata quando l’iscritto sia incorso in una mancanza di lieve entità.
L’ammonizione è applicata all’iscritto che abbia tenuto un comportamento scorretto e colpevole.
La censura è applicata all'iscritto che sia incorso già in una ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto e colpevole.
Il provvedimento di sospensione non può essere superiore a sei mesi, e viene adottato nei confronti dell'iscritto che abbia commesso azioni lesive della dignità di altri iscritti o della categoria.
Il provvedimento di radiazione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la presenza dell'interessato in seno all'Associazione.

Art. 35
L'apertura e la natura del procedimento disciplinare debbono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a/r dal Presidente del Collegio dei Probiviri, pena la nullità del procedimento.
Deduzioni, giustificazioni o eccezioni devono essere inoltrate al Collegio a cura dell'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 36
Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Il ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel caso di radiazione il ricorrente rimane però sospeso dall'attività sociale fino al lodo definitivo.

Art. 37
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Art. 38
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Su delibera del Consiglio direttivo, i  giornalisti non aventi diritto a permesso sindacale possono ricevere un’indennità compensativa per le giornate non lavorate per presenza alle riunioni sindacali o assegnazione di compiti operativi effettivamente svolti.


GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 39
Nell'intento di facilitare, migliorandolo, l'esercizio di attività giornalistiche specifiche è data facoltà ai soci di riunirsi in gruppi di specializzazione. Il Segretario o un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni dei Direttivi dei Gruppi di specializzazione.

Art. 40
I Gruppi di specializzazione agiscono nella disciplina sindacale della Associazione e della Fnsi. All’Associazione resta la competenza nella tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti e la competenza esclusiva nelle vertenze sindacali.

Art. 41
Le norme di funzionamento dei Gruppi debbono essere trasmesse al Consiglio Direttivo dell'Associazione per ratifica ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Fnsi  e devono armonizzarsi con lo Statuto nazionale del Gruppo, con il presente Statuto e con lo Statuto e il Regolamento della Fnsi.

Art. 42
La struttura organizzativa territoriale della Associazione è unitaria. Su richiesta di almeno un quinto dei soci il Consiglio Direttivo potrà tuttavia decidere l'istituzione di sezioni territoriali che consentano una più efficace organizzazione della Associazione per aree omogenee.
Il funzionamento delle sezioni territoriali sarà articolato sulla base di un regolamento varato dal Consiglio Direttivo.


BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 43
Il bilancio dell'Associazione della Stampa, da sottoporre annualmente per l'approvazione all'Assemblea generale degli iscritti, è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli opportuni allegati.
Il bilancio annuale dovrà rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l’assemblea per la sua approvazione.
In particolare, e indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:
• le entrate ordinarie, le quote versate dai soci, i contributi delle organizzazioni della categoria;
• le entrate straordinarie;
• le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni  al personale, nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale.
Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio potrà essere devoluto al fondo patrimoniale della FNSI con vincolo di destinazione alla nuova associazione sindacale marchigiana; potrà essere altresì devoluto in beneficenza, o a fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44
Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti e da ogni altra attività dell'Associazione, nonché da tutti i beni mobili o immobili di cui l'Associazione abbia la legale proprietà.
Gli avanzi di amministrazione devono essere destinati esclusivamente a favore dell'attività associativa.


ELEZIONI E REFERENDUM

Art. 45
Tutte le cariche sociali sono elettive. Il diritto all’elettorato attivo e passivo decorre dal 181° giorno di iscrizione purché  il socio sia in regola con il pagamento delle quote.

Art. 46
Il Consiglio Direttivo fissa la data delle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali,  convoca l’Assemblea per la discussione sindacale e designa la Commissione elettorale almeno 45 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
Il voto è segreto e la Commissione elettorale deve garantire al procedimento elettorale il massimo grado di neutralità e trasparenza.
Le elezioni debbono svolgersi con una tolleranza massima di 60 giorni entro la fine del mandato e si debbono tenere nell’arco di almeno due giorni, uno dei quali domenica.
Il seggio centrale deve restare aperto per almeno due giorni e per almeno complessive otto ore al giorno.
Seggi territoriali vanno costituiti in almeno una sede per Provincia o sezione territoriale di cui al precedente art. 42 con modalità di apertura e chiusura tali da garantire la più ampia partecipazione.
Il voto del  socio va espresso nel seggio della provincia di residenza.
I soci che intendano esprimere il voto in un seggio diverso da quello costituito nella provincia di residenza devono comunicarlo alla Commissione elettorale almeno il giorno prima della data fissata per le votazioni.
In casi eccezionali, il collega che intenda esprimere il proprio voto al di fuori della provincia di residenza potrà presentarsi a qualsiasi altro seggio e votare, previa contestuale comunicazione telefonica, da riportare a verbale, tra scrutatore e  presidente della Commissione elettorale.
Il deposito delle liste deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’apertura dei seggi.
Su proposta del Direttivo, l’Assemblea può decidere che il voto sia espresso anche o esclusivamente mediante voto elettronico, affidato a soggetto esterno che ne certifichi la segretezza, con modalità di apertura del seggio tale da garantire la massima partecipazione al voto secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.

Art. 47
La Commissione elettorale, composta di tre soci, due professionali e un collaboratore, ha il compito di provvedere a tutte le operazioni preparatorie e a quelle inerenti le votazioni e lo scrutinio.
In particolare la Commissione, che subito dopo la sua designazione elegge al proprio interno il Presidente:
•  raccoglie le liste dei candidati presentate nei termini stabiliti dal presente Statuto e ne verifica la regolarità entro 48 ore;
• decide sulle liste che abbiano nomi simili e, nel caso, invita la lista non ammessa a presentarsi con altro nome entro 48 ore;
• controlla gli elenchi dei soci elettori e eleggibili, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio Direttivo e comunica al corpo elettorale il numero necessario delle firme per la presentazione delle liste;
• costituisce i seggi elettorali scegliendo tra i soci due scrutatori per seggio (uno dei quali è nominato responsabile) ;
• provvede allo scrutinio, che avviene nella sede dell'Associazione dopo aver raggruppato in un'unica urna le schede dei seggi;
• organizza e controlla, se adottato dall’Assemblea su proposta del Direttivo, l’intero procedimento del voto elettronico;
• proclama gli eletti.
Eventuali controversie inerenti le decisioni della Commissione elettorale, prima e dopo il voto, sono risolte in via definitiva – previo esplicito ricorso – da un Collegio arbitrale di tre membri designati, su richiesta dell’Ars, dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Ancona. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso con decisione inappellabile.
Il ricorso al Collegio arbitrale andrà presentato entro quattro giorni dalle singole decisioni assunte dalla Commissione elettorale.

Art. 48
Per l'elezione del Consiglio Direttivo si procede con il sistema proporzionale con scrutinio di lista.
Le liste dei professionali possono contenere sino a 9 nomi (massimo 5 preferenze esprimibili).
Le liste dei collaboratori possono contenere fino a 4 nomi (massimo 1 preferenza esprimibile).
In caso di presentazione di una sola lista, sulla scheda di votazione deve essere specificato che l’elettore ha facoltà di votare anche per nominativi di candidati in essa non contenuti, ma che il numero delle preferenze complessivamente espresse, nelle righe bianche appositamente previste sulla scheda,  non deve essere superiore  a 5 per i professionali e a 1 per i collaboratori.
Ciascuna lista di professionali deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno di un decimo dei soci professionali aventi diritto al voto.
Ciascuna lista di collaboratori deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno di un decimo dei soci collaboratori aventi diritto al voto.
Ogni lista deve essere presentata da un socio firmatario della stessa categoria, non candidato, che sarà l’unico abilitato a presentare ricorsi inerenti la presentazione delle liste alla Commissione arbitrale e al quale ne sarà comunicato l’esito.
Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la sua candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.
Non è consentita, pena l'annullamento della stessa, la firma di presentazione per più di una lista.  Nessun candidato, pena la decadenza della candidatura, può firmare liste di presentazione di candidati.
La votazione avviene per categorie: i professionali votano per i professionali; i collaboratori votano per i collaboratori.
Ogni elettore vota la lista prescelta, e può esprimere, esclusivamente al suo interno, un numero di preferenze non superiore a cinque per i professionali e a uno per i collaboratori.
L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti, secondo il metodo "D'Hont" o delle divisioni progressive. In caso di parità tra uno o più quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.  In caso di ulteriore parità prevalgono nell’Ordine l’anzianità di iscrizione all’Associazione, all’Ordine professionale e infine la minore età anagrafica dei candidati.
Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevalgono nell'ordine l'anzianità di iscrizione all'Associazione, all'Ordine professionale, e, infine, la minore anzianità anagrafica.

Art. 49
L'elezione dei componenti i collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene su schede distinte, a maggioranza semplice, con votazione unica per tutte le categorie.
Ciascun socio professionale indica sulla scheda il nominativo di un socio professionale, scelto dall'elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale. Ciascun socio collaboratore indica sulla scheda il nominativo di un collaboratore, scelto dall'elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale.
Vengono eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, valgono le norme sulle priorità di cui all'ultimo comma dell'art. 48.

Art. 50
L'elezione o la designazione di delegazioni e rappresentanze dell'Associazione in organi, commissioni, consulte nazionali e federali e ai congressi nazionali avviene secondo le norme stabilite dalla FNSI.

Art. 51
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza cartacea. Il voto per corrispondenza cartacea è ammesso in caso di consultazione referendaria.     

Art. 52
Il Consiglio Direttivo può sottoporre a referendum l'approvazione di iniziative e proposte di particolare importanza.
Il referendum può essere indetto anche su richiesta di almeno un quinto dei soci.
Le operazioni di voto per il referendum si svolgono con le modalità previste dagli art. 45-46-47.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il suo esito è vincolante per gli organi dell'Associazione.


MODIFICHE ALLO STATUTO-SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 53
Per la modifica dello Statuto e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione con conseguente destinazione del patrimonio sociale è obbligatoria la consultazione referendaria. Le proposte di modifica  possono essere presentate dal Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un quinto dei soci, e devono essere notificate a ciascun iscritto almeno quindici giorni prima della data stabilita per il Referendum. Il voto deve essere preceduto da un’ampia fase di consultazione.


NORME GENERALI

Art. 54
Solo per le materie non regolate dal presente Statuto si applicano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della FNSI, le norme generali del diritto e quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4/12/97 n.460.


NORME TRANSITORIE

Art. 1
In via transitoria, al fine di consentire la massima partecipazione al voto nelle elezioni di metà mandato nell’anno 2009 anche ai soci iscrittisi in vigenza del precedente Statuto e per garantire la celerità e congruità del procedimento elettorale in ossequio alla volontà politica del Consiglio Direttivo di andare al voto con norme chiare e condivise – a tacitazione delle controversie legali emerse dopo le elezioni del 27-28 ottobre 2007 e conciliate dalle parti davanti al Tribunale Civile di Ancona –, in caso di approvazione del presente Statuto per via referendaria, si dispongono le seguenti norme in deroga per le elezioni del 26-27 aprile 2009:
•  in deroga all’art. 45, il diritto all’elettorato attivo e passivo è garantito ai soci in regola con il pagamento delle quote ai sensi del presente Statuto, iscritti da almeno tre mesi intesi secondo clausola frazionale di miglior favore (esempio: elezioni ad aprile, votano gli iscritti al 28 febbraio precedente);
• in deroga all’art. 46, il termine per la designazione della Commissione elettorale è ridotto a 7 giorni prima dell’apertura dei seggi;
• in deroga all’art. 46, il termine per la presentazione delle liste è ridotto a cinque giorni prima dell’apertura dei seggi;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso alla Commissione elettorale per verificare la regolarità delle liste e per decidere sulle liste che abbiano nomi simili è ridotto a massimo un giorno dalla presentazione delle liste;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso alla lista non ammessa, perché presentatasi con nome simile a un’altra, per ripresentarsi, è ridotto a un giorno dalla decisione della Commissione;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso per proporre appello al Collegio arbitrale è ridotto a un giorno dall’ammissione delle liste;
• in deroga all’art. 47, il termine entro il quale il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi sui ricorsi presentati prima del voto è ridotto a  massimo un giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 2
In via transitoria, al fine di consentire il possibile accorpamento del voto tra le elezioni per il rinnovo degli organi sociali del Sigim come sopra indicate e il referendum per l’approvazione del Contratto Fnsi-Fieg –  qualora indetto dalla Fnsi entro la primavera 2009 e ai seggi –, consentendo così al Sigim di realizzare significative economie nell’organizzazione del voto e nella mobilitazione degli iscritti, in caso di approvazione delle presenti modifiche referendarie e di spostamento del rinnovo delle elezioni di metà mandato per il rinnovo degli organi sociali deciso dal Consiglio direttivo, si dispongono le seguenti norme in deroga:
• in deroga all’art. 45, il diritto all’elettorato attivo e passivo è garantito ai soci in regola con il pagamento delle quote ai sensi del presente Statuto, iscritti da almeno tre mesi intesi secondo clausola frazionale di miglior favore (esempio: elezioni a maggio, votano gli iscritti al 31 marzo precedente);
• in deroga all’art. 46, il termine per la designazione della Commissione elettorale può essere ridotto e va stabilito – con Regolamento del Direttivo – nella seguente misura, dal massimo di ventuno giorni al minimo di sette giorni prima dell’apertura dei seggi;
• in deroga all’art. 46, il termine per la presentazione delle liste può essere ridotto e va stabilito – con Regolamento del Direttivo – nella seguente misura, dal massimo di quindici giorni al minimo di cinque giorni prima dell’apertura dei seggi;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso alla Commissione elettorale per verificare la regolarità delle liste e per decidere sulle liste che abbiano nomi simili può essere ridotto e va stabilito – con Regolamento del Direttivo – nella seguente misura, dal massimo di due giorni al minimo di un giorno dalla presentazione delle liste;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso alla lista non ammessa, perché presentatasi con nome simile a un’altra, per ripresentarsi, può essere ridotto e va stabilito – con Regolamento del Direttivo –, nella seguente misura, dal massimo di due giorni al minimo di un giorno dalla decisione della Commissione;
• in deroga all’art. 47, il termine concesso per proporre appello al Collegio arbitrale può essere ridotto e va stabilito – con Regolamento del Direttivo – nella seguente misura, dal massimo di due giorni al minimo di un giorno dall’ammissione delle liste;
• in deroga all’art. 47, il termine entro il quale il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi sui ricorsi presentati prima del voto può essere ridotto e va stabilito  –  con Regolamento del Direttivo – dal  massimo di tre giorni al minimo di un giorno dalla presentazione del ricorso.

Testo approvato dal Consiglio direttivo del Sigim in data 19 marzo 2009 e riapprovato (con inserimento dell'art. 2 delle norme transitorie), in data 31 marzo 2009, per la sottoposizione a referendum dei soci:
•  per corrispondenza dal  6 al 17 aprile 2009;
al seggio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 del 19 aprile 2009, nell’Assemblea annuale dei soci convocata all’Hotel Concorde di Camerano (uscita autostradale Ancona Sud) alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione.

 

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