Gestione Separata Inpgi, sospensione versamenti contributivi Alluvione Maggio 2023 (Emilia Romagna-Marche-Toscana)
Interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio (D.L. 1-6-2023 n. 61, pubblicato nella G.U. serie generale n. 127 del 1-6-2023).
Il Governo, con il decreto legge 1/06/2023, n. 61, oltre ad individuare i comuni interessati dagli eventi alluvionali che nel mese di maggio 2023 hanno coinvolto parte delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023.
Il perimetro di applicazione della predetta disposizione è quello dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, al citato decreto legge (art. 1, D.L. 1/06/2023, n. 61 - attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge).
Per questi soggetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, non si procede, tuttavia, al rimborso di quanto eventualmente già versato.
I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
I soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:
- i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI;
- i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto
d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione - salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà:
a) il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è
prevista per il giorno 31 luglio 2023;
b) la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
c) il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
Si ricorda che - per quelle aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi - la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato al Decreto legge n. 61/2023.
Il committente è responsabile anche del versamento della quota a carico del collaboratore e, pertanto, il soggetto che usufruisca della sospensione contributiva dovrà sospendere l’intero versamento contributivo (quota a carico committente e quota a carico del giornalista).
MODALITÀ DI SOSPENSIONE
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI (allegato 2).
In caso di eventuali sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
MODALITA’ DI RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOSPESI
Le disposizioni finora emanate hanno previsto il recupero dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni all’esito delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge del D.L. n. 61/2023.