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20/06/2022 nazionali

Decreto aiuti - Bonus 200 euro ai giornalisti, a chi spetta e come ottenerlo

Riceviamo e pubblichiamo dalla Fnsi:

In merito all’indennità una tantum di cui all’oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.
 

A) Articolo 31 DL 50/2022 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. Il datore di lavoro procederà poi al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori, mediante compensazione con le denunce contributive. L’indennità, secondo il tenore letterale dell’articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio. 
I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali, prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Quindi per tutti i lavoratori che hanno beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.
Sotto il profilo procedurale, è previsto che il dipendente consegni al datore di lavoro una auto dichiarazione nella quale dichiara di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza. Inoltre il riconoscimento può avvenire una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro. È, pertanto, evidente che in caso di plurime richieste e riconoscimenti del bonus di 200 euro, scatterebbero poi recuperi in sede di controllo da parte dell’Inps.
L'indennità in commento non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Quindi il bonus una tantum da 200 euro è  fiscalmente esente.
Circa la sua applicabilità ai giornalisti dipendenti, si segnala che la norma richiama espressamente, quale requisito di concessione, l’essere lavoratori “dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e la circolare del Servizio contributi Inpgi n. 1/2022, lettera F, in materia di “Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti (art. 1, c.121, legge 234/2021)” riconosce l’accesso al citato beneficio contributivo previa compilazione degli “appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale”. 
Pertanto, se ne deduce che il bonus di 200 euro spetterebbe anche ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 2.692 euro lordi mensili.
Inoltre, si segnala che il messaggio INPS 13 giugno 2022, n. 2397, fornisce le istruzioni per la gestione del bonus una tantum di 200 euro, previsto dal Decreto Aiuti, spettante ai lavoratori subordinati.
Tale messaggio chiarisce che possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
Inoltre l’INPS evidenzia che nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
1. rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
2. trattamenti di fine rapporto;
3. emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
4. ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
5. assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
6. indennità di accompagnamento.
Sempre per l’INPS l’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno e in entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
 

B) Articolo 32 DL 50/2022 - Indennità una tantum per pensionati e altri
La norma prevede che in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i destinatari risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti  all'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a  seguito di apposita rendicontazione. Sembra evidente, dal tenore letterale della norma, che tale previsione è destinata anche ai giornalisti.
Anche in questo caso l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.
In questo caso l'Ente erogatore procede poi alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni  reddituali.
L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto (18/5/2022) e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alla Gestione separata INPS. I soggetti – per poter beneficiare del bonus - non devono tuttavia essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 (trattamenti  pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione) e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

C) Articolo 33 DL 50/2022 - Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
Il Decreto Aiuti inoltre istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno speciale Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti (avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce anche il relativo limite di spesa) destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Quindi la norma si applica, evidentemente, anche ai giornalisti autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPGI e, per analogia, se ne deduce che le collaborazioni coordinate e continuative di natura giornalistica potranno trovare copertura in questo capitolo di spesa, in ragione della previsione di cui alla precedente lettera B) del presente documento, che garantisce le co.co.co. di competenza della Gestione separata INPS.
Potranno accedere al suddetto Fondo speciale quei lavoratori autonomi e professionisti che non hanno usufruito delle indennità illustrate alle precedenti lettere A) e B). 
Mentre, relativamente ai criteri ed ai limiti reddituali (riferiti all’anno 2021) entro i quali si potrà beneficiare dell’indennità in commento, gli stessi verranno fissati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (quindi entro 30 giorni a decorrere dal 18/5/2022).
Il medesimo decreto interministeriale determinerà la quota dei 500 milioni del Fondo da destinare ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza dei giornalisti – compreso INPGI - ed i relativi criteri di ripartizione.

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