LA STORIA DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con atto notarile del 9 luglio 1987, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (di seguito, per brevità, “FNSI”), Associazione Sindacale maggiormente rappresentativa del settore dei Giornalisti Professionisti e Pubblicisti, firmataria del CCNL di settore, fu istituito il “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”, in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 tra la Federazione medesima e la Federazione Italiana Editori Giornali (di seguito, per brevità, “FIEG”),

Associazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore. Al Fondo affluirono gli apporti economici fissati dalle indicate intese collettive 10 aprile 1987 e dagli accordi 8 luglio 1993. A seguito delle intese collettive 4 giugno 1998 e in applicazione dello specifico accordo del 23 febbraio 1999 il Fondo indicato al comma I ha assunto la nuova denominazione di “Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani” (di seguito, per brevità, “Fondo”) e completato e parzialmente variato il proprio ordinamento, ferma restando la piena continuità delle proprie caratteristiche e della propria struttura, in assenza, nelle fonti istitutive, di qualsivoglia intento novativo.

Il funzionamento del “Fondo”, destinatario della normativa di cui all’art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive variazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, “decreto”), è disciplinato dal presente Statuto, estrinsecazione delle scelte compiute dalle fonti istitutive.

Scopo e caratteristiche

Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base. Il “Fondo” è regime di previdenza complementare a contribuzione definita con capitalizzazione individuale, opera secondo criteri di corrispettività e riveste natura giuridica di fondazione, ai sensi dell’art. 12 del codice civile. Il “Fondo”, è sottoposto alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, per brevità “Covip”), di cui all’art.16 del “decreto”.

Sede e durata

Il “Fondo” ha sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349 e durata illimitata.

Iscritti

Sono iscritti al “Fondo”:
  • di diritto, tutti i lavoratori del settore che già aderivano alla data del 27 aprile 1993 al “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” e la cui posizione previdenziale non sia mai stata annullata per riscatto o trasferimento;

  • previa espressione della specifica volontà di aderire, i giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, perfezionatosi a partire dal 28 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11 del C.C.N.L. del settore, nonchè i direttori, i vice direttori ed i condirettori professionisti rientranti nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla “FIEG” e dalla “FNSI”.
L’iscrizione viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro giornalistico, senza diritto a pensione di base, salvo quanto disposto dal successivo art. 14, comma II. Gli iscritti si distinguono in “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti”. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma I, primo alinea, nonchè i lavoratori che, pur aderendo successivamente alla data ivi indicata, abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione previdenziale là accumulata. Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti dal 28 aprile 1993 che non vantino il requisito di cui al comma precedente.

Modalità di adesione dei "nuovi iscritti"

L’adesione al “Fondo” è volontaria e si realizza mediante presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal “Fondo”. Per i giornalisti dipendenti copia della domanda è contestualmente inviata al datore di lavoro (di seguito, per brevità, “datore”) di pertinenza. L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al Fondo ed al datore.L’adesione al “Fondo” deve essere preceduta dalla consegna di copia del presente Statuto e di una scheda di sintesi informativa circa le caratteristiche del “Fondo” medesimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
  • ammontare delle contribuzioni;

  • regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;

  • criteri generali di impiego delle risorse, con illustrazione delle caratteristiche dei diversi comparti di investimento eventualmente previsti;

  • risultanze dell’ultimo rendiconto di gestione.