LA STORIA DELLA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria nell'ambito del disposto dell'art. 38 della Costituzione il quale, come è noto, recita al comma 2; " I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" ed al comma 4; "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

A tale assetto tecnico-giuridico si è pervenuti attraverso un processo evolutivo graduale che prende l'avvio dalla costituzione a livello regionale delle "Casse pie di previdenza dei giornalisti" che sorsero, quale forma di mutualità volontaria, intorno al 1870 quando ancora in Italia mancava un ordinamento giuridico della previdenza sociale.

Successivamente, sentita l'esigenza di un organismo unitario e a carattere nazionale, nel corso della negoziazione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico viene inserita la proposta, accettata dagli editori, di costituire un apposito "Fondo".

Nasce, pertanto, come istituto contrattuale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani che, con decreto del 25 marzo 1925, viene formalmente eretto a ente morale. Con l'emanazione della legge n. 3316, del 31 dicembre 1928 viene decretata la cessazione ufficiale delle "Casse pie" e la loro fusione nel neocostituito Istituto. L'emanazione del provvedimento legislativo del 1950, che abolisce il limite massimo retributivo oltre il quale è escluso l'obbligo contributivo e afferma il principio della generalizzazione dell'obbligo assicurativo, fa nascere l'obbligo anche per gli editori di versare all' INPS i contributi già dovuti all'INPGI a seguito degli accordi contrattuali.Gli effetti che tale norma è destinata a produrre mettono in pericolo la sopravvivenza dell'ente.

Per salvare l'esistenza dell'Istituto, che vede inserite automaticamente le sue forme assicurative nel quadro istituzionale del regime generale obbligatorio, vi è un'unica soluzione possibile: fare affermare, con provvedimento di legge, il carattere sostitutivo delle forme assistenziali e previdenziali da esso gestite a favore dei giornalisti professionisti nei confronti delle corrispondenti forme assicurative obbligatorie. In questa ottica si mobilitano i massimi esponenti dell'Istituto e del sindacato in un ampio ed approfondito confronto con la classe politica.

Si deve all'on. Rubinacci l'iniziativa legislativa che, preso atto della peculiarita dell'attivita' professionale dei giornalisti, che li vede esposti oltre che ai normali rischi inerenti il rapporto di lavoro anche all'alea delle vicende politiche,si conclude con l'emanazione della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, con la quale viene riconosciuto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso iscritti ed acquista natura giuridica di ente di diritto pubblico con personalità giuridica ed autonomia gestionale. La legge Rubinacci stabilisce, comunque, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e le prestazioni erogate dall'Ente non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie. Le esperienze del primo quadriennio di attività fanno nascere l'esigenza di ulteriori disposizioni regolatrici dell'Ente tendenti al consolidamento tecnico-amministrativo della previdenza dei giornalisti.

A tale esigenza viene data risposta con la legge 9 novembre 1955 n. 1122, legge Vigorelli, contenente "Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola". Le iniziative di sviluppo perseguite dopo le due leggi fondamentali (Rubinacci e Vigorelli) e dei conseguenti atti - statuto e regolamento -, sia sotto il profilo istituzionale che della tutela, con sensibile ampliamento delle competenze e perfezionamento delle normative hanno portato gradatamente l'ente su posizioni di avanguardia, o almeno di anticipazione, nelle aree di sua competenza, facendone uno strumento indispensabile alla tutela della professione di giornalista e conseguentemente della libertà di stampa. Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che reca disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione".

L'Istituto ha sede unica a Roma e svolge la sua attività sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro. Al fine di costituire idonee strutture di collegamento, tra gli organi e i servizi centrali dell'Ente e gli iscritti, il territorio nazionale è suddiviso in diciannove circoscrizioni, coincidenti in genere con le aree territoriali di competenza degli Ordini regionali e interregionali dei giornalisti, alle quali sono affidate funzioni operative nell'ambito dell'attività istituzionale e nello svolgimento delle elezioni per il Consiglio generale e per i componenti elettivi del Collegio sindacale. Presso ogni circoscrizione c' è un Ufficio di corrispondenza al quale è preposto un fiduciario nominato dall'Istituto nella persona di un giornalista iscritto all'Ente.