La legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 DISPOSIZIONI SULLA STAMPA
- Definizione di stampa o stampato Sono considerate stampe o stampati, ai fini
di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi
meccanici e fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
- Indicazioni obbligatorie sugli stampati. Ogni stampato deve indicare il luogo
e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e,
se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni
e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione: del luogo e
della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome
del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle
indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
- Direttore responsabile Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore
responsabile. Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano (o cittadino
comunitario in base all'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e possedere
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Può essere
direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica se possiede
gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il
direttore sia investito di mandato parlamentare deve essere nominato un vice direttore
che assume la qualità di responsabile. Le disposizioni della presente legge, concernenti
il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità
ai sensi del comma precedente.
- Proprietario Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario,
se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per
l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario è cittadino italiano
residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle
liste elettorali politiche. (Il proprietario può essere cittadino comunitario in
base all'articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Se si tratta di minore
o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere
posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti
anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal
proprietario.
- Registrazione Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1. una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi
e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario
nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2. i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3. un documento da cui risulti
l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale; 4. copia dell'atto di costituzione o dello
statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o
un giudice da lui delegato, verifica la regolarità dei documenti presentati, ordina,
entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro
tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico.
- Dichiarazione dei mutamenti Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi
enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova
dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto
mutamento, insieme con gli eventuali documenti. L'annotazione del mutamento è eseguita
nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5. L'obbligo previsto nel presente articolo
incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se
diversa dal proprietario. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 6 è
penalmente sanzionata dall'art. 18 della legge stessa.
- Decadenza della registrazione L'efficacia della registrazione cessa qualora,
entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero
si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
- Risposte e rettifiche Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini
od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti
lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche
non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le
dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre
due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate
nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo
numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina
che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono
fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella
loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime
caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni
contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica
o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica,
(se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al
pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata
la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre
milioni a cinque milioni di lire. (La sentenza di condanna deve essere pubblicata
per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il
caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata).
- Pubblicazione obbligatoria di sentenze Nel pronunciare condanne per reato commesso
mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione
della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. I1 direttore
responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art.
615, l comma, del codice di procedura penale.
- Giornali murali Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità
di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della
presente legge. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti
della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso dell'affissione all'autorità
di pubblica sicurezza. L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art.
650 cod. pen. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
- Responsabilità civile Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente
responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario
della pubblicazione e l'editore.
- Riparazione pecuniaria Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
la persona offesa può richiedere oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185
del cod. pen., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione
alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
- Pene per la diffamazione Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila.
- Pubblicazioni destinante all'infanzia o all'adolescenza Le disposizioni dell'art.
528 cod. pen. si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli
adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano
comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento
alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali o periodici destinati all'infanzia,
nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure
sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi
di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
- Pubblicazione a contenuto impressionante o raccapricciante Le disposizioni dell'art.
528 del cod. pen. si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino,
con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi
o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della
morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
- Stampa clandestina Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro
periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5,
è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale
non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano
indicati in modo non conforme al vero.
- Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati Salvo quanto è disposto
dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni
prescritte dall'art. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire centomila.
- 18. Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6 Chi non effettua la dichiarazione
di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un
giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire duecentocinquantamila.
- False dichiarazioni nella registrazione di periodici Chi nelle dichiarazioni
prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del
primo comma dell'art. 483 cod. pen.
- Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati Chiunque asporta, distrugge
o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge,
allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il
fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa,
pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni
di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in
luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati
a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.
- Competenza e forme del giudizio La cognizione dei reati commessi col mezzo della
stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore. A1 giudizio si procede
col rito direttissimo (abolito dalla Corte costituzionale). È fatto obbligo al giudice
di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di
presentazione della querela o della denuncia. . 22. Periodici già autorizzati Per
i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la
registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- Abrogazioni Sono abrogati il R.D. legge 14 gennaio 1944, n.13 e ogni altra disposizione
contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
- Norme di attuazione I1 Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente
legge. Le norme di attuazione, preannunciate nell'art. 24, non sono state più emanate.
- Entrata in vigore della legge La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.