LA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Premessa

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la collaborazione tra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

DOVERI Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, etc.) dando la massima diffusione alla loro attività.

Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale del lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse e rende, comunque, sempre nota la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile un'identificazione (fotografie, immagini, etc.)

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto delle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie. Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica dell'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.

In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato. Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicatre tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagine di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale. Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

L'obbligo della citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione. Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale. Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, nè può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi-spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo. Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1998 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;

b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;

b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista s'impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela. Allegati

Si considerano allegati alla presente Carta, che sarà aggiornata periodicamente:

- La Carta di Treviso;

- Il Protocollo su Informazione e Pubblicità.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.69 n.60 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge. Istanze al Comitato

- Chiunque ritenga di aver subìto un ingiusto pregiudizio da articoli, servizi o notizie pubblicati o diffusi da organi di informazione e comunicazione di massa, oppure reputi il comportamento di un giornalista in contrasto con i principi fissati dalla Carta dei Doveri, può richiedere l'intervento del Comitato.

- L'istanza deve essere presentata per iscritto e deve contenere l'indicazione dell'articolo o del servizio che si intende sottoporre all'esame del Comitato, l'esposizione delle ragioni e la relativa documentazione.

- Ricevuta l'istanza, il Comitato viene convocato dal Presidente, d'intesa e per mezzo del Segretario, con telegramma o fax inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

- La convocazione del Comitato viene altresì comunicata ai Presidenti dell'Ordine Nazionale e della FNSI. Funzioni del Comitato

- Il Comitato, esaminata la documentazione che gli viene sottoposta, sentito a discolpa il giornalista, accerta se vi sia stata violazione o meno dei principi previsti dalla Carta dei Doveri. Se la denunzia non risulta fondata, il Comitato ne dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione all'istante.

In caso diverso il Comitato:

a) notifica al Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine territorialmente competente il comportamento del giornalista per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare, secondo la procedura prevista dalla legge 3.2.1963 n. 69.;

b) comunica la propria valutazione all'autore dell'articolo o del servizio, nonché al direttore responsabile dell'organo di informazione che ha pubblicato o diffuso l'articolo o il servizio sottoposti a giudizio perché provveda a pubblicarla e a diffonderla, gratuitamente, entro un congruo termine, sullo stesso organo di informazione e con adeguato risalto. Avverte altresì i Comitati di redazione perché ne sollecitino la pubblicazione o la diffusione, facendole proprie, in base all'art. 34 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Ove il direttore non provveda, il Comitato rende altrimenti pubblica la propria valutazione (anche attraverso gli strumenti di informazione editi dagli organismi di categoria) e segnala il comportamento omissivo del direttore al Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine per gli eventuali provvedimenti deontologici di propria competenza. Impegni degli organismi di categoria

- Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali e interregionali dell'Ordine, la Federazione Nazionale della Stampa e le Associazioni regionali e interregionali di stampa si impegnano ad esaminare le valutazioni del Comitato e a collaborare perché vengano osservate ed eseguite. Informazione e minori

FNSI e Ordine dei Giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed a una adeguata crescita umana;

dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino, e in particolare:

- che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di prima considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

FNSI e l'Ordine dei Giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:

- a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

- a prevedere che nei testi di preparazione all'esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell'infanzia;

- a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all'Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

- ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

- a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

- ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;

- a prevedere, attraverso l'auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro paese;

- a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie. FNSI e Ordine dei Giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con "Telefono Azzurro", insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di garanti che possa, sentiti anche i costituendi gruppi di lavoro - tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di propria iniziativa. (Treviso, 5 novembre 1990) Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza, in quanto organo deliberante di vigilanza e indirizzo, esamina i casi, su trasmissione del Comitato, o in casi eccezionali e urgenti su autonoma iniziativa. Delibera sulla trasmissione o meno degli organi di autodisciplina e decisionali delle categorie competenti.

Assumono la presidenza, alternativamente a turno per un biennio, la FNSI e il CNOG, attraverso il legale rappresentante o un suo delegato. L'Associazione Telefono Azzurro regge in permanenza la Vice presidenza, da cui dipende la sovrintendenza delle attività di ricerca e delle commissioni di lavoro.

L'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore dell'Osservatorio sui Minori e i membri esperti non giornalisti del Comitato Nazionale. Compongono l'Ufficio di Presidenza

- il Presidente ed il Segretario nazionale della FNSI, con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

- il Presidente ed il Consigliere Segretario del CNOG, con facoltà di delegare ciascuno un proprio sostituto;

- il Presidente dell'Associazione "Telefono Azzurro", con facoltà di delegare un proprio sostituto;

- il Presidente della Fieg o un suo sostituto;

- il Presidente della FRT, o un suo sostituto;

- il Presidente della RAI, o un suo sostituto Osservatorio sui minori

È istituito l'Osservatorio sui Minori. Il Direttore dell'Osservatorio, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato, è anche coordinatore dei gruppi di lavoro e ricerca che il Comitato potrà istituire per singole e specifiche questioni. Segreteria

È istituita la segreteria dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato. Essa ha sede, per il primo biennio, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Ne fanno parte il Direttore del CNOG, il Direttore ed il Vice Direttore della FNSI, il Direttore dell'Osservatorio sui minori.