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06/08/2008 regionali

Fnsi-Cgil-Cisl-Uil: il testo del protocollo d'intesa sui profili professionali di capoufficio stampa e addetto stampa


La Fp-Cgil, la Cisl-Fp, la Uil-Fpl e la Fnsi siglano il seguente Protocollo d’intesa relativo al profilo professionale dei giornalisti degli uffici stampa pubblici in ottemperanza all’articolo 9, comma 5 della legge 150/2000.

Profilo professionale giornalisti uffici stampa (legge 150/2000 articolo 9, comma 5).

 Con l'entrata in vigore della legge n. 150/2000, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazione al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione ed informazione con un più incisivo rapporto con i media attraverso gli uffici stampa. La definizione del profilo professionale dell’addetto stampa e del capo ufficio stampa non può prescindere, quindi, dal ruolo dell’attività giornalistica nella pubblica amministrazione e dalle modifiche degli impianti contrattuali avvenuti in questi anni. La pubblica amministrazione e le parti sociali, infatti, hanno da tempo cominciato a ragionare sulla necessità di variare i contratti là dove interessano dipendenti a specifica professionalità.L’attività prevalente dei giornalisti è quella di dare piena a completa informazione al sistema dei media delle attività della pubblica amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, curando i collegamenti con il sistema dei media e assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione. Tutto ciò, inoltre, in stretta sintonia con l’Ordinamento della professione giornalistica che, garantendo l’autonomia professionale dei giornalisti, specifica che “è diritto insopprimibile la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge a tutela della
personalità altrui e all’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale di fatti”.
Dunque un’attività nel rispetto delle regole della pubblica amministrazione e di quelle deontologiche della professione. Con l’obiettivo di avere un’informazione corretta e trasparente nell’intento di edificare una vera e propria “casa di vetro” per i cittadini.

 

Tutto ciò premesso, i profili professionali del capo ufficio stampa e dell’addetto stampa non potranno che essere racchiusi in questa cornice:

 

1. I giornalisti destinatari del presente accordo quadro costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche in ragione del duplice profilo di “professionisti” e di “dipendenti” investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I giornalisti svolgono la loro attività in conformità alle normative della pubblica amministrazione e di quelle che disciplinano la professione, rispondendone a norma di legge, secondo il loro Ordinamento professionale con l’assunzione delle conseguenti responsabilità.

 

2. Corollario della personale responsabilità e dell’autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali, all’interno delle quali il giornalista esplica la sua opera in un quadro di coordinamento con le strutture dirigenti dell’ente, cosi come, d’altronde, prevede la stessa legge 150/2000.

 

3. L’ufficio stampa deve avere una posizione integrata nell’ente (in pianta organica) affinché non possa confliggere (o sovrapporsi)3 con il pur legittimo ruolo dell’ufficio del portavoce, di diretta dipendenza, invece, dall’organo di vertice.

 

4. L’attività dei giornalisti dell’ufficio stampa deve prevedere la possibilità di una diversa articolazione dell’orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali, rispetto agli altri dipendenti pubblici, per poter gestire i flussi di informazione da e verso i canali dei media. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, infatti, i giornalisti devono assicurare la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all’incarico professionale. Nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze dicoordinamento ai vari livelli.

 

5. Decisivo, per ciò che attiene al capo ufficio-stampa, è che egli assuma funzione e ruolo consoni allo svolgimento della propria attività in relazione, ed in coordinamento, con le altre strutture dell’amministrazione pubblica. Tutto ciò al fine di poter esplicare al meglio la propria professione in un rapporto di esclusa subalternità. E per questo in sede di contrattazione la collocazione contrattuale dei capi-ufficio stampa e degli addetti stampa sarà individuata nel rispetto dei loro ruoli e delle loro funzioni.

 

6. Funzioni del capo-ufficio stampa: impartisce all’interno dell’ufficio stampa le direttive tecnico-professionali del lavoro da svolgere, stabilisce le mansioni e garantisce il regolare andamento del servizio in stretta aderenza con le norme dell’ente, con quelle del contratto pubblico di riferimento, dell’ordinamento professionale, per ciò che riguarda gli aspetti deontologici, in una autonoma sintonia con gli organi di vertice.

 

7. Funzioni dell’addetto stampa: in diretto rapporto con il capoufficio stampa, svolge l’attività professionale di informazione in stretta aderenza con le norme dell’ente, del contratto pubblico di riferimento e dell’ordinamento professionale per ciò che riguarda gli aspetti deontologici.


8. Le funzioni del capo-ufficio stampa e dell’addetto stampa devono essere esclusivamente esercitate nell’ambito dell’informazione escludendo possibili ulteriori ruoli che non siano di diretto rapporto con l’attività giornalistica.

Per la definizione dell’accordo quadro, relativamente al profilo professionale dei giornalisti degli uffici stampa pubblici (legge 150/2000 articolo 9, comma 5), in attuazione di quanto previsto nel presente accordo per le successive trattative contrattuali di comparto, Cgil, Cisl, Uil e Fnsi concordano che nella delegazione trattante in sede Aran sarà presente una rappresentanza sindacale indicata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Segretario Generale Fp-CGIL Carlo Podda
Segretario Generale CISL-Fp Rino Tarelli
Segretario Generale UIL-Fpl Carlo Fiordaliso
Segretario Generale FNSI Franco Siddi

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